Legge Ordinaria n. 421 del 23/10/1992 Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1992, n. 257
Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Sanita'). 
  1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione  delle  risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale,  del  perseguimento  della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita'
distributiva  e  del  contenimento   della   spesa   sanitaria,   con
riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i
cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei
limiti e secondo  i  criteri  previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia,  il  Governo  della  Repubblica,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  e'  delegato  ad  emanare,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a)  riordinare  la  disciplina  dei   ticket   e   dei   prelievi
contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e succes- sive modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  del
principio  dell'uguaglianza  di  trattamento  dei  cittadini,   anche
attraverso  l'unificazione  dell'aliquota  contributiva,  da  rendere
proporzionale entro un livello massimo di reddito; 
    b)  rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e  le  elusioni
contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei
servizi,  anche  attraverso  l'introduzione  di  limiti  e  modalita'
personalizzate di fruizione delle esenzioni; 
    c) completare il riordinamento del Servizio sanitario  nazionale,
attribuendo alle regioni e alle province autonome  la  competenza  in
materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza  sanitaria
e  riservando  allo  Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione
sanitaria  nazionale,  la  determinazione  di  livelli  uniformi   di
assistenza  sanitaria   e   delle   relative   quote   capitarie   di
finanziamento, secondo misure tese  al  riequilibrio  territoriale  e
strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano;
ove tale  intesa  non  intervenga  entro  trenta  giorni  il  Governo
provvede direttamente; 
    d) definire  i  principi  organizzativi  delle  unita'  sanitarie
locali  come  aziende  infraregionali  con  personalita'   giuridica,
articolate secondo i principi della legge  8  giugno  1990,  n.  142,
stabilendo comunque che esse abbiano  propri  organi  di  gestione  e
prevedendo un direttore generale e un collegio  dei  revisori  i  cui
membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero  del  tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti  nell'apposito
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27  gennaio
1992,  n.  88.  La  definizione,  nell'ambito  della   programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione  programmatica
delle attivita', l'esame del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo  con   la   remissione   alla   regione   delle   relative
osservazioni, le verifiche generali  sull'andamento  delle  attivita'
per eventuali osservazioni utili nella predisposizione  di  linee  di
indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al  sindaco
o  alla  conferenza  dei  sindaci   ovvero   dei   presidenti   delle
circoscrizioni di riferimento territoriale.  Il  direttore  generale,
che deve essere in possesso del diploma di laurea e di  requisiti  di
comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta  motivata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il
Ministero della sanita'  ed  e'  assunto  con  contratto  di  diritto
privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e  da
un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi,
assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine,  ed  e'
assistito per le attivita'  tecnico-sanitarie  da  un  consiglio  dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza,  e  da  altri  sanitari
laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e
dei tecnici  sanitari;  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
istituito  apposito  elenco  provinciale  tenuto  dalla  stessa   nel
rispetto delle vigenti  disposizioni  in  materia  di  bilinguismo  e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego;  per  la  Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto  dalla  regione
stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo; 
    e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un
aumento della  loro  estensione  territoriale,  tenendo  conto  delle
specificita' delle aree montane; 
    f) definire i principi relativi ai poteri di  gestione  spettanti
al direttore generale; 
    g) definire principi relativi ai livelli di assistenza  sanitaria
uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto  della  peculiarita'   della
categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, espressi per le attivita'  rivolte  agli  individui  in
termini di prestazioni, stabilendo  comunque  l'individuazione  della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e  il
parametro capitario di finanziamento da  assicurare  alle  regioni  e
alle province autonome per l'organizzazione di detta  assistenza,  in
coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria; 
    h) emanare, per  rendere  piene  ed  effettive  le  funzioni  che
vengono trasferite alle regioni e ella province autonome, entro il 30
giugno 1993, norme per la riforma del  Ministero  della  sanita'  cui
rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte  le
funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita'  pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino  dell'Istituto
superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti  di  ricovero  e
cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.  Dette
norme non devono comportare oneri a carico dello Stato; 
    i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle
regioni e alle province autonome dei contributi  per  le  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con  riferimento
al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione  del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di  cui  all'articolo  51
della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e  successive  modificazioni;
imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari
per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a  quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti  gli
standard previsti e  per  gli  eventuali  disavanzi  di  gestione  da
ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le
province autonome potranno far fronte ai predetti effetti  finanziari
con il  proprio  bilancio,  graduando  l'esonero  dai  ticket,  salvo
restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento
entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei  contributi  al  lordo
delle  quote  di  contributo  fiscalizzate  per  le  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale,
variando in aumento entro il limite del 75 per cento  l'aliquota  dei
tributi regionali vigenti; stabilire le modalita' ed i termini per la
riscossione dei prelievi contributivi; 
    l)  introdurre  norme  volte,  nell'arco  di  un  triennio,  alla
revisione e al  superamento  dell'attuale  regime  delle  convenzioni
sulla base di criteri di integrazione con il  servizio  pubblico,  di
incentivazione   al   contenimento   dei   consumi    sanitari,    di
valorizzazione del volontariato, di acquisizione  delle  prestazioni,
da soggetti singoli o consortili, secondo  principi  di  qualita'  ed
economicita', che consentano forme di  assistenza  differenziata  per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore
assistenza e liberta' di scelta; 
    m) prevedere  che  con  decreto  interministeriale,  da  emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  siano
individuate quote di risorse disponibili per le forme  di  assistenza
differenziata di cui alla lettera l); 
    n) stabilire i criteri per le individuazioni  degli  ospedali  di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i  policlinici
universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno  destinati
a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali
attribuire  personalita'   giuridica   e   autonomia   di   bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche  per  gli  altri
presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa  gestione  sia
informata al principio  dell'autonomia  economico-finanziaria  e  dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate,  con  appropriate  forme   di   incentivazione   per   il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la  deospedalizzazione
dei lungodegenti; 
    o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra  Servizio  sanitario
nazionale ed universita' sulla base di  principi  che,  nel  rispetto
delle  attribuzioni  proprie  dell'universita'   regolino   l'apporto
all'attivita' assistenziale delle facolta' di  medicina,  secondo  le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale  in  analogia  con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le  strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro  regolamentato
il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed  universita'  per  la
formazione in ambito ospedaliero del personale  sanitario  e  per  le
specializzazioni post-laurea; 
    p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e  agli
ospedali  dotati   di   personalita'   giuridica   e   di   autonomia
organizzativa  del  patrimonio  mobiliare  e  immobiliare   gia'   di
proprieta' dei disciolti enti ospedalieri  e  mutualistici  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  fa  parte  del
patrimonio dei comuni; 
    q) prevedere che il rapporto di lavoro del  personale  dipendente
sia disciplinato in base  alle  disposizioni  dell'articolo  2  della
presente legge, individuando in particolare  i  livelli  dirigenziali
secondo criteri di efficienza,  di  non  incremento  delle  dotazioni
organiche  di  ciascuna  delle  attuali  posizioni  funzionali  e  di
rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si
perverra' soltanto per pubblico  concorso,  configurando  il  livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico  e  per
le altre professionalita' sanitarie, quale incarico  da  conferire  a
dipendenti  forniti   di   nuova,   specifica   idoneita'   nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le
modalita' di  accesso,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'  del
personale dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,  diagnostici  e
terapeutici, e la regolamentazione delle  attivita'  di  tirocinio  e
formazione di tutto il personale; 
    r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini  nei
confronti del servizio sanitario anche attraverso  gli  organismi  di
volontariato e  di  tutela  dei  diritti,  favorendo  la  presenza  e
l'attivita' degli stessi all'interno  delle  strutture  e  prevedendo
modalita'  di  partecipazione  e  di  verifica  nella  programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano
salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    s) definire i principi ed i criteri per la  riorganizzazione,  da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale,  dei
presidi multizonali di prevenzione,  di  cui  all'articolo  22  della
legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  cui  competono  le  funzioni  di
coordinamento tecnico dei  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali,
nonche' di consulenza e supporto in materia di prevenzione a  comuni,
province  o  altre  amministrazioni   pubbliche   ed   al   Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali,
cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione  e  sicurezza  degli  ambienti  di
lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria  in  riferimento  alla
sanita' animale, all'igiene e commercializzazione degli  alimenti  di
origine animale e all'igiene degli  allevamenti  e  delle  produzioni
zootecniche; 
    t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita'
di ricerca di biomedica finalizzata, alle  attivita'  di  ricerca  di
istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa
vigente  in   materia,   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi  nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo  interregionale
o nazionale da trasferire allo  stato  di  previsione  del  Ministero
della sanita'; 
    u) allo scopo di garantire la puntuale  attuazione  delle  misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle  province  autonome,
prevedere che in caso di inadempienza  da  parte  delle  medesime  di
adempimenti previsti dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente
articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della
sanita', disponga, previa diffida, il compimento degli atti  relativi
in  sostituzione   delle   predette   amministrazioni   regionali   o
provinciali; 
    v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle  province
autonome, entro il 1 gennaio 1993,  del  sistema  di  lettura  ottica
delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  le
apposite commissioni professionali di verifica.  Qualora  il  termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della
sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale
parere non sia espresso entro  trenta  giorni  il  Ministro  provvede
direttamente; 
    z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le  norme  dell'articolo
4, comma 4,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  concernenti
l'ammissione  nel   prontuario   terapeutico   nazionale   di   nuove
specialita'  che  rappresentino  modifiche   di   confezione   o   di
composizione o di forma o di dosaggio di  specialita'  gia'  presenti
nel prontuario e che  comportino  un  aumento  del  costo  del  ciclo
terapeutico. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Governo trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui  al
comma  1  al  fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle
Commissioni permamenti competenti per la materia di cui  al  presente
articolo. Le Commissioni si esprimono  entro  quindici  giorni  dalla
data di trasmissione. 
  4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  determinati  dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3,
potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino  al
31 dicembre 1993. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo dell'art. 32 della Costituzione:
             "Art.   32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
             Nessuno   puo'   essere   obbligato   a  un  determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
          rispetto della persona umana".
             -  L'art.  31  della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
          1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del
          Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di
          tutti i settori, pubblici e privati, dovuti dai  datori  di
          lavoro  e  dai  lavoratori  dipendenti,  nonche'  di quello
          dovuto   dagli   artigiani,   dagli   esercenti   attivita'
          commerciali  e  loro  rispettivi  familiari coadiutori, dai
          liberi professionisti, dai  cittadini  non  mutuati  e  dai
          cittadini stranieri.  Il medesimo articolo fissa inoltre la
          misura   del   contributo   per   fruire  delle  indennita'
          economiche di maternita' e di malattia.
             -  La  legge  n.  142/1990  reca   l'ordinamento   delle
          autonomie locali.
             - Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva
          n.  84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle  persone
          incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
          Si trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art. 1 (Registro  dei  revisori  contabili).  -  1.  E'
          istituito  presso  il  Ministero  di  grazia e giustizia il
          registro dei revisori contabili.
             2. L'iscrizione nel registro  da'  diritto  all'uso  del
          titolo di revisore contabile".
             -   Si   riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il  testo  delle  disposizioni  della  legge  n.
          833/1978  (Istituzione  del  Servizio  sanitario nazionale)
          alle quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 16 (Servizi  veterinari).  -  La  legge  regionale
          stabilisce  norme  per il riordino dei servizi veterinari a
          livello regionale nell'ambito di ciascuna unita'  sanitaria
          locale  o  in  un  ambito  territoriale piu' ampio, tenendo
          conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
          patrimonio zootecnico, della  riproduzione  animale,  della
          dislocazione   e   del   potenziale   degli   impianti   di
          macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni
          e degli altri prodotti di origine animale, della produzione
          dei mangimi  e  degli  integratori,  delle  esigenze  della
          zooprofilassi,  della  lotta  contro  le  zoonosi  e  della
          vigilanza sugli  alimenti  di  origine  animale.  La  legge
          regionale individua anche le relative strutture multizonali
          e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
             "Art.  20  (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di
          prevenzione comprendono:
               a) l'individuazione, l'accertamento  ed  il  controllo
          dei   fattori   di   nocivita',   di   pericolosita'  e  di
          deterioramento negli ambienti  di  vita  e  di  lavoro,  in
          applicazione  delle  norme di legge vigenti in materia e al
          fine  di  garantire  il   rispetto   dei   limiti   massimi
          inderogabili  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
          al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
          dell'art. 27; i  predetti  compiti  sono  realizzati  anche
          mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
          di   protezione   prodotti,  installati  o  utilizzati  nel
          territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
          funzioni definite dall'art. 14;
               b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione
          della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e
          di  ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli
          organi del decentramento comunale, ai  fini  anche  di  una
          corretta  gestione  degli  strumenti  informativi di cui al
          successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;
               c) l'indicazione delle misure  idoee  all'eliminazione
          dei  fattori  di  rischio  ed al risanamento di ambienti di
          vita e di lavoro, in  applicazione  delle  norme  di  legge
          vigenti  in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
          ai sensi del primo comma, lettere  a),  b),  c)  d)  ed  e)
          dell'art. 7;
               d)  la  formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
          per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
          produttivo e le loro caratteristiche  tossicologiche  ed  i
          possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
               e)  la  profilassi  degli  aventi  morbosi, attraverso
          l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
               f) la verifica, secondo le  modalita'  previste  delle
          leggi  e  dai  regolamenti,  della compatibilita' dei piani
          urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
          attivita' produttive in genere con le  esigenze  di  tutela
          dell'ambiente  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  e di
          difesa  della  salute  della  popolazione  dei   lavoratori
          interessati.
             Nell'esercizio  delle  funzioni  ad  esse attribuite per
          l'attivita' di  prevenzione  le  unita'  sanitarie  locali,
          garantendo  per quanto alla lettera d) del precedente comma
          la tutela  del  segreto  industriale,  si  avvalgono  degli
          operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi
          specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
          degli  operatori  che,  nell'ambito  delle  loro competenze
          tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di  diagnosi,
          cura e riabilitazione.
             Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti
          di   lavoro,   concernenti  la  ricerca,  l'elaborazione  e
          l'attuazione di misure necessarie ed idonee a  tutelare  la
          salute  e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
          particolarita' del lavoro  e  non  previste  da  specifiche
          norme  di  legge,  sono  effettuati  sulla base di esigenze
          verificate congiuntamente con le  rappresentanze  sindacali
          ed  il  datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
          contratti  o  accordi  collettivi   applicati   nell'unita'
          produttiva".
             "Art.  21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). -
          In relazione agli  standards  fissati  in  sede  nazionale,
          all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza
          1     gennaio    1980,   i   compiti   attualmente   svolti
          dall'ispettorato del lavoro in materia di  prevenzione,  di
          igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,
          in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
             Per   la   tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  la
          salvaguardia  dell'ambiente  le  unita'  sanitarie   locali
          organizzano  propri  servizi  di  igiene  ambientale  e  di
          medicina  del  lavoro  anche  prevedendo,  ove   essi   non
          esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
             In  applicazione  di  quanto  disposto nell'ultimo comma
          dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n.  616,  spetta  al  prefetto  stabilire,  su
          proposta  del  presidente  della  regione, quali addetti ai
          servizi di ciascuna unita'  sanitaria  locale,  nonche'  ai
          presidi  e servizi di cui al successivo art. 22 assumano ai
          sensi delle leggi vigenti  la  qualifica  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e
          di    controllo    da    essi    esercitate   relativamente
          all'applicazione della  legislazione  sulla  sicurezza  del
          lavoro.
             Al  personale  di  cui  al comma precedente e' esteso il
          potere  d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro
          dell'art.  8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida
          prevista dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
             Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
          nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui al terzo comma, e'
          ammesso ricorso al presidente della  giunta  regionale  che
          decide,  sentite  le  organizzazioni  dei  lavoratori e dei
          datori di lavoro.
             Il presidente della giunta puo' sospendere  l'esecuzione
          dell'atto impugnativo".
             "Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
          -  La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla
          consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
          dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
          domicilio:
               a) individua le unita' sanitarie locali  in  cui  sono
          istituiti  presidi e servizi multizonali per il controllo e
          la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
          infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
               b)   definisce   le   caratteristiche   funzionali   e
          interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
               c)  prevede le forme di coordinamento degli stessi con
          i servizi di igiene ambientale e di igiene e  medicina  del
          lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
             I  presidi  e  i  servizi  multizonali  di  cui al comma
          precedente sono gestiti dall'unita'  sanitaria  locale  nel
          cui  territorio  sono  ubicati, secondo le modalita' di cui
          all'art. 18".
            "Art.  37  (Delega  per  la  disciplina   dell'assistenza
          sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune
          di  Campione  d'Italia  ed  al  personale  navigante). - Il
          Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre  1979,
          su  proposta  del Ministro della sanita', di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
          sociale,  uno  o  piu'  decreti  aventi  valore  di   legge
          ordinaria  per  disciplinare  l'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria  ai  cittadini  italiani  all'estero,  secondo  i
          princi'pi  generali della presente legge e con l'osservanza
          dei seguenti criteri direttivi:
               a)  dovra'  essere  assicurata  attraverso  forme   di
          assistenza  diretta o indiretta, la tutela della salute dei
          lavoratori  e  dei  lori  familiari  aventi  diritto,   ivi
          compresi,  per  i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri,
          per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla
          prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali  soggetti
          non  godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
          locali o tali prestazioni siano  palesemente  inferiori  ai
          livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita'
          di cui al secondo comma dell'art. 3;
               b) dovranno essere previste particolari forme e proce-
          dure,    anche    attraverso   convenzioni   dirette,   per
          l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di
          enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai
          contrattisti stranieri, che prestino la loro  opera  presso
          rappresentanze  diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
          scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o  uffici  di
          enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
               c)  dovranno  essere  previste  specifiche  norme  per
          disciplinare l'assistenza sanitaria ai  cittadini  italiani
          residenti   nel   comune   di  Campione  d'Italia  per  gli
          interventi  che,  pur  compresi  fra  quelli  previsti  dal
          secondo  comma  dell'art.  3,  non  possono  essere erogati
          dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il  comune,  a
          causa della sua eccezionale collocazione geografica.
--
             Restano  salve  le  norme  che disciplinano l'assistenza
          sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza
          stessa in  virtu'  di  trattati  e  accordi  internazionali
          bilaterali  o  multilaterali  di  reciprocita' sottoscritti
          dall'Italia, nonche' in attuazione  della  legge  2  maggio
          1969, n. 302.
             Entro  il  termine  di  cui al primo comma il Governo e'
          delegato  ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro   della
          sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
          mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un  decreto
          avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
          princi'pi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
          indicati  nella  presente   legge,   tenuto   conto   delle
          condizioni specifiche di detto personale".
             "Art.  51  (come  modificato  dall'art.  6 della legge 7
          agosto 1982, n. 526, e dell'art. 1 della legge  23  ottobre
          1985,   n.   595)  (Finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale). - Il fondo  sanitario  nazionale  destinato  al
          finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale   e'
          annualmente determinato con la legge di cui  al  successivo
          art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in
          distinti  capitoli  della  parte  corrente e della parte in
          conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli  stati
          di  previsione  della  spesa del Ministero del tesoro e del
          Ministro del bilancio e della progammazione economica.
             Le  somme stanziate a norma del precedente comma vengono
          ripartite con delibera del Comitato inteministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE)  tra  tutte  le  regioni,
          comprese   quelle  a  statuto  speciale,  su  proposta  del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  tenuto  conto  delle  indicazioni contenute nei
          piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
          e di standards distintamente definiti per la spesa corrente
          e per la spesa in conto capitale. Tali indici  e  standards
          devono   tendere  a  garantire  i  livelli  di  prestazioni
          sanitarie stabiliti con le  modalita'  di  cui  al  secondo
          comma  dell'art.  3 in modo uniforme su tutto il territorio
          nazionale,  eliminando   progressivamente   le   differenze
          strutturali  e  di  prestazioni  tra  le  regioni.  Per  la
          ripartizione della  spesa  in  conto  capitale  si  applica
          quanto  disposto  dall'art.  43 del testo unico delle leggi
          sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente  della
          Repubblica  30  giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7
          della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
             All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del  tesoro
          ed   il   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  ciascuno  per  la  parte  di  sua   competenza,
          trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
          del presente articolo.
            In  caso  di  mancato o ritardato invio ai Ministri della
          sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei  dati  di
          cui  al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui
          al precedente comma  vengono  trasferite  alla  regione  in
          misura  uguale  alle  corrispondenti  quote  dell'esercizio
          precedente.
             Le  regioni,  sulla  base  di  parametri   numerici   da
          determinarsi,  sentiti  i  comuni,  con  legge regionale ed
          intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
          provvedono a ripartire tra le unita'  sanitarie  locali  la
          quota  loro  assegnata  per  il  finanziamento  delle spese
          correnti, riservandone un'aliquota non superiore al  5  per
          cento  per  interventi  imprevisti.  Tali  parametri devono
          garantire  gradualmente  livelli  di  prestazioni  uniformi
          nell'intero  territorio  regionale.  Per  il  riparto della
          quota loro assegnata per il finanziamento  delle  spese  in
          conto  capitale,  le  regioni  provvedono  sulla base delle
          indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
             Con  provvedimento  regionale,  all'inizio  di   ciascun
          trimestre,  e'  trasferita  alle  unita'  sanitarie locali,
          tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18,  la
          quota   ad   essi  spettante  secondo  il  piano  sanitario
          regionale.
             Gli amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio  di
          direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
          solido  delle  spese  disposte  od autorizzate in eccedenza
          alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
          siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
          da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
          dagli organi sanitari della regione e finanziabili  con  la
          riserva di cui al quarto comma".
             -  Il  comma  4  dell'art.  4  della  legge  n. 412/1991
          (Disposizioni in materia di  finanza  pubblica)  in  merito
          alle  commissioni  professionali  di  verifica previste dal
          contratto  di  lavoro  e  dalle  convenzioni,  incarica  le
          regioni di attivare le predette commissioni, ferma restando
          la  responsabilita'  delle  medesime regioni per la mancata
          attivazione.  Relativamente all'ammissione  nel  prontuario
          terapeutico  nazionale di nuove specialita' lo stesso comma
          4 cosi' dispone: "Nel 1992 non si da' luogo  all'ammissione
          nel  prontuario  di  nuove  specialita'  che  rappresentino
          modifiche di confezione o di composizione o di forma  o  di
          dosaggio  di specialita' gia' presenti nel prontuario e che
          comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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