Legge Ordinaria n. 479 del 26/11/1992 Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1992, n. 295
Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari  alla  tariffa  dei
dazi  doganali  d'importazione,  approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento  (CEE)  918/83
del  Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori
facilitazioni stabilite dagli  accordi  internazionali,  e'  concessa
l'importazione  definitiva  in  esenzione  dai  diritti  di  confine,
diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento,  delle  merci
per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte,
per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
  2.   Non   sono   soggette   all'imposta  sul  valore  aggiunto  le
importazioni di merci per le quali l'esenzione dal  predetto  tributo
e'  disposta,  con  carattere di obbligatorieta', dalle direttive del
Consiglio  delle   Comunita'   europee   adottate   in   materia   di
armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  la franchigia dalle
imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel  traffico
internazionale  dei  viaggiatori,  ovvero  le  franchigie applicabili
all'importazione  delle  merci  oggetto  di  piccole   spedizioni   a
carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de-
finitive  di  beni  personali  di  privati  provenienti  da uno Stato
membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
adottate in materia  di  determinazione  del  campo  di  applicazione
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
  2.  L'articolo  14  delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni
comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle
franchigie  dai  diritti  doganali  previste  dall'articolo  12 e dal
regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
  2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti  del  Ministro
delle   finanze,   sono   disposti  gli  ulteriori  adeguamenti  alle
disposizioni comunitarie.".
  3.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  14  delle
disposizioni    preliminari    alla   tariffa   dei   dazi   doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno 1965, n. 723, come sostituito  dal  comma  2  del  presente
articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  4.  L'articolo  12  delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, ha effetto  dal  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui
al comma 1 dell'articolo 14 delle  citate  disposizioni  preliminari,
come  sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data
e' abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni  legis-
lative  in  materia  doganale,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  723/1965 approva la nuova tariffa dei
          dazi doganali di importazione.
             -  Il  regolamento  (CEE)  n.  918/83,   relativo   alla
          fissazione   del   regime   comunitario   delle  franchigie
          doganali, e' pubblicato nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle
          Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
             -  Il  testo  dell'art. 14 (Esenzioni all'importazione),
          paragrafo 1,  della  sesta  direttiva  CEE  n.  77/388  (in
          "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. L 145 del
          13  giugno  1977),  in  materia  di  armonizzazione   delle
          legislazioni degli Stati membri - Sistema comune di imposta
          sul  valore  aggiunto:  base  imponibile  uniforme,  e'  il
          seguente:
             "1) Ferme restando le  altre  disposizioni  comunitarie,
          gli   Stati   membri  esentano,  alle  condizioni  da  essi
          stabilite   per   assicurare   la   corretta   e   semplice
          applicazione  delle  esenzioni  previste  in appresso e per
          prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
               a) le importazioni definitive di beni la cui fornitura
          da parte di soggetti passivi e' comunque esente all'interno
          del Paese;
               b) le importazioni di beni che  costituiscono  oggetto
          di  una  dichiarazione  di  assoggettamento  a un regime di
          transito;
               c) le importazioni di beni che  costituiscono  oggetto
          di   una  dichiarazione  di  assoggettamento  a  un  regime
          doganale di  ammissione  temporanea,  che  beneficiano  per
          questo  motivo  dell'esenzione  dai  dazi  doganali  o  che
          potrebbero beneficiarne se fossero importati  da  un  Paese
          terzo;
               d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di
          una  franchigia  doganale  diversa da quella prevista nella
          "tariffa doganale  comune"  o  che  potrebbero  fruirne  se
          fossero  importati  da  un Paese terzo. Tuttavia, gli Stati
          membri hanno la facolta' di non accordare l'esenzione se la
          sua concessione  rischia  di  compromettere  gravemente  le
          condizioni di concorrenza sul mercato interno;
               e)  la  reimportazione di beni nello Stato in cui sono
          stati esportati, da parte di colui  che  li  ha  esportati,
          sempreche'  essi  fruiscano  della  franchigia  doganale  e
          possano fruirne se importati da un Paese terzo;
               f) la reimportazione da parte  dell'esportatore  o  da
          parte  di  un  terzo  per conto del medesimo di beni mobili
          materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro,
          di una lavorazione che e'  stata  assoggettata  all'imposta
          senza diritto a deduzione o a rimborso;
               g) le importazioni di beni:
              -  effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e
          consolari, che beneficiano di una franchigia doganale e che
          potrebbero beneficiarne se provenissero da un Paese terzo;
              -  effettuate   dalle   organizzazioni   internazionali
          riconosciute  come tali dalle autorita' pubbliche del Paese
          che le ospita nonche' dai membri di  esse,  nei  limiti  ed
          alle  condizioni  stabilite dalle convezioni internazionali
          che istituiscono dette organizzazioni o  dagli  accordi  di
          sede;
              -  effettuate  negli  Stati  membri che fanno parte del
          trattato dell'Atlantico del Nord dalle forze  armate  degli
          altri  Stati che fanno parte di tale trattato, per l'uso di
          tali forze o del personale civile che le accompagna  o  per
          l'approvvigionamento  delle  relative mense nella misura in
          cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
               h) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese
          di  pesca  marittima,  dei  prodotti della pesca allo stato
          naturale e dopo le  operazioni  di  conservazione  ai  fini
          della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna;
               i)    le   prestazioni   di   servizi   connesse   con
          l'importazione di beni ed il cui valore e'  compreso  nella
          base  imponibile,  secondo l'art. 11, punto B, paragrafo 3,
          lettera b);
               j)  le  importazioni  d'oro  effettuate  dalle  banche
          centrali".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             L'art.  266  del testo unico delle disposizioni legisla-
          tive in materia doganale, approvato con D.P.R. n.  43/1973,
          abrogato dalla presente legge, era cosi' formulato:
             "Art.  266  (Provviste  di  bordo dei veicoli stradali a
          motore). - Agli effetti doganali costituiscono provviste di
          bordo dei veicoli  stradali  a  motore  i  combustibili,  i
          carburanti  ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio
          per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e  delle
          apparecchiature del veicolo.
             Le  provviste  estere  esistenti  sui veicoli stradali a
          motore  italiani  e  stranieri  all'atto  dell'arrivo   nel
          territorio doganale, sempreche' siano contenute nei normali
          serbatoi   direttamente   collegati   con   gli  organi  da
          alimentare,  possono  essere  consumate  in  esenzione   da
          diritti   doganali,   fino   ad   esaurimento,  durante  il
          successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze
          del veicolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)