Legge Ordinaria n. 500 del 23/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1992, n. 304
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993).
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare 
resta  determinato,  in  termini  di  competenza,  in  lire   138.335
miliardi, al netto di lire  7.500  miliardi  per  la  regolazione  in
titoli dei  crediti  d'imposta.  Tenuto  conto  delle  operazioni  di
rimborso di prestiti, il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362  -
ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un  importo  complessivo
non superiore a  lire  4.000  miliardi  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 1993 -  resta  fissato,
in termini  di  competenza,  in  lire  262.035  miliardi  per  l'anno
finanziario 1993. 
  2. Per gli anni 1994 e 1995 il limite massimo del saldo netto da 
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  205.555  miliardi  ed  in  lire   228.055
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1994 e 1995, per la regolazione in titoli di  crediti  d'imposta;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,  in  lire  342.205  miliardi  ed  in  lire   418.255
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1994  e  1995,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 127.500 miliardi ed in lire 90.000  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  264.000  miliardi  ed  in  lire   280.000
miliardi. 
  3. I predetti limiti massimi del saldo netto da finanziare e del 
ricorso  al  mercato  sono  ridotti  in  misura  pari  alle   entrate
effettivamente accertate per alienazione di beni patrimoniali. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio".
          Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito
          dall'art. 5 della legge n. 362/1988:
             "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1.  Il Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria.
             2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
               a)  le  variazioni  delle  aliquote delle detrazioni e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1  gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
               b)  il  livello  massimo  del   ricorso   al   mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale,  comprese  le  eventuali regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
               c) la determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati;
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria;
               e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
               f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme
          vigenti che prevedono interventi di sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
               g)  gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11- bis e le corrispondenti tabelle;
               h)  l'importo  complessivo   massimo   destinato,   in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo 1983, n.  93, ed alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
               i)  altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
             4. La legge  finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese.
             5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-  bis,  nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
             6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'   di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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