Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 52 del 07/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1992, n. 28
Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989
Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali: a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987; b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987; c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987; d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988; e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989; g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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