Legge Ordinaria n. 64 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1992, n. 32
Norme sugli organi del servizio della leva militare.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 23 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 23 (Autorita' che sopraintende alla leva) . - 1. Il  Ministro
della difesa provvede a sopraintendere a tutte  le  operazioni  della
leva militare, avvalendosi, quale organo di amministrazione  diretta,
della Direzione generale della leva, del  reclutamento  obbligatorio,
della  militarizzazione,  della  mobilitazione  civile  e  dei  Corpi
ausiliari". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  n.  237/1964  reca:  "Leva e reclutamento
          obbligatorio     nell'Esercito,     nella     Marina      e
          nell'Aeronautica".

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