Legge Ordinaria n. 68 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1992, n. 35
Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
  1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di  cose  per
conto di terzi allo scopo di:
    a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di
fusione fra le stesse;
    b)  favorire  l'associazione  delle imprese in consorzi o cooper-
ative;
    c)  favorire   lo   sviluppo   delle   attivita'   accessorie   e
complementari  all'autotrasporto  di cose per conto di terzi mediante
la realizzazione di depositi e l'esercizio di attivita' di logistica;
    d) favorire  l'introduzione  di  procedimenti  informatici  nelle
imprese,   consorzi  e  cooperative,  allo  scopo  di  migliorare  il
rendimento dei servizi nonche'  l'accertamento  dei  costi  reali  di
esercizio   e   degli  indici  di  produttivita'  nell'impiego  degli
autoveicoli;
    e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;
    f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione  della
maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;
    g)  promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera
delle imprese di minori dimensioni;
    h)  favorire  la  cessazione  dell'attivita'  delle  imprese  che
dispongono di un solo autoveicolo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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