Legge Ordinaria n. 71 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1992, n. 36
Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unita' di pesca.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. In applicazione della legge 17  febbraio  1982,  n.  41,  e  del
regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986,  allo
scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare  la
capacita'  di  produzione  del  naviglio  peschereccio  all'effettiva
disponibilita'  delle  risorse  ittiche  pescabili,   le   navi   che
esercitano nel Mediterraneo  la  pesca  marittima  con  i  sistemi  a
strascico e traino pelagico sono obbligate a  sospendere  l'attivita'
di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. 
  2. Per il fermo temporaneo delle navi  indicate  nel  comma  1,  il
Ministro della marina mercantile  e'  autorizzato  a  concedere,  per
l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio,  il  cui  ammontare  e'
fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre
1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90  del  Consiglio,
del 20 dicembre 1990, per  le  navi  con  i  requisiti  previsti  dal
regolamento stesso, commisurandone  l'importo  in  lire  italiane  al
cambio ECU/lire pari a lire 1.613. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             -  La  legge  n.  41/1982   reca   il   piano   per   la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. 
             - Il regolamento CEE  n.  4028/86,  relativo  ad  azioni
          comunitarie per  il  miglioramento  e  l'adeguamento  delle
          strutture nel settore della pesca e  dell'acquicoltura,  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 376 del 31 dicembre 1986. 
             -  Il  regolamento  CEE  n.  3944/90,  di  modifica  del
          regolamento n. 4028/86, e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 380 del 31  dicembre
          1990  e  ripubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 20  dell'11  marzo  1991,  2a  serie
          speciale. 

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