Legge Ordinaria n. 81 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1992, n. 37
Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento della informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   L'aggio   ai  rivenditori  dei  generi  di  monopolio  di  cui
all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,  e  successive
modificazioni,  e'  elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in
vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1› gennaio 1993.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote
di  base  dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi  lavorati  di  cui
all'articolo  5  della  legge  7  marzo  1985,  n.  76,  e successive
modificazioni, sono modificate nel modo seguente:
    a) sigarette 55,28 per cento;
    b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;
    c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;
    d) tabacco da fumo 54,28 per cento;
    e) tabacco da masticare 25,28 per cento;
    f) tabacco da fiuto 25,28 per cento.
  3. Dal 1›  gennaio  1993  le  aliquote  di  cui  al  comma  2  sono
modificate nel modo seguente:
    a) sigarette 54,78 per cento;
    b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;
    c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;
    d) tabacco da fumo 53,78 per cento;
    e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
    f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
  4.  All'onere  derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di
lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi  per  l'anno
1993,  si  provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle  finanze
mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo
di  vendita  al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a
lire  110.000  a  chilogrammo  convenzionale  e  di  lire   5.000   a
chilogrammo  convenzionale  del  prezzo  di vendita al pubblico delle
sigarette  con  prezzo  di  vendita  superiore  a  lire   110.000   a
chilogrammo convenzionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  24  della  legge  n.  1293/1957
          (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita  dei
          generi  di  monopolio), cosi' come sostituito dall'articolo
          unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, e' il seguente:
             "Art. 24 (Acquisto e vendita dei  generi  di  monopolio.
          Aggi  e  indennita'). - I generi di monopolio devono essere
          pagati  dal  rivenditore  all'atto  dell'acquisto,  con  le
          modalita'  prescritte  dall'Amministrazione, e sono venduti
          al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
             E'  in  facolta'  dell'Amministrazione   concedere,   al
          rivenditore  che  ne  faccia  richiesta,  una  dilazione al
          pagamento dei generi di monopolio, previa  costituzione  di
          cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
             La  misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un
          ventesimo   di   detto   importo   ove    venga    prestata
          collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un
          importo minimo di lire cinque milioni.
             I  rivenditori  sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre
          diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
             Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con
          il  Ministro  per  il  tesoro,  sentito  il  consiglio   di
          amministrazione  dei  monopoli,  vengono  fissate la misura
          degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le
          modalita' per  la  loro  corresponsione  ai  rivenditori  e
          quelle  per la prestazione della cauzione di cui al secondo
          e terzo comma del presente articolo".
             - Il testo dell'art. 5 della legge n.  76/1985  (Sistema
          di   imposizione  fiscale  sui  tabacchi  lavorati)  e'  il
          seguente:
             "Art. 5. - Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  di
          consumo,  per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono
          stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale  del
          prezzo di vendita al pubblico:
                                                         %
                                                        ---
              a) sigarette.......................        57
              b) sigari e sigaretti naturali.....        24
              c) sigari e sigaretti altri........        48
              d) tabacco da fumo.................        56
              e) tabacco da masticare............        27
              f) tabacco da fiuto................        27 ".
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge n. 825/1965 (Regime
          di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di
          Stato) e' il seguente:
             "Art. 2. - L'inserimento di ciascun prodotto soggetto  a
          monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1
          e  le  sue  variazioni  sono  effettuate  con  decreto  del
          Ministro per le finanze, in relazione ai  prezzi  richiesti
          dai  fornitori per i generi importati, sentito in proposito
          il consiglio di amministrazione dei monopoli di  Stato,  ed
          ai    prezzi    proposti    dallo   stesso   consiglio   di
          amministrazione per i rimanenti.
             Per   i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata dell'importo dei dazi doganali  vigenti  all'atto
          della vendita".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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