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Legge Ordinaria n. 92 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38
Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.
Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono istituite le sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta, con sede rispettivamente in Campobasso ed Aosta, con le competenze di cui al quinto comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 2. L'attivazione della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta e' stabilita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Valle d'Aosta. 3. Per tutto il personale della sovrintendenza archivistica per la Valle d'Aosta e' richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196. 4. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, i numeri 1) e 12) sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "1) Torino: per il Piemonte; 1- bis) Aosta: per la Valle d'Aosta"; "12) Pescara: per l'Abruzzo; 12- bis) Campobasso: per il Molise". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 805/1975 (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) e' il seguente: "Art. 31. - Alle soprintendenze archeologiche e' affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi. Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza e' fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32. La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e' attribuita comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici. Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e' affidata, altresi', la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' di quelli contemplati da leggi speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. Alle soprintendenze archivistiche e' affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' composta dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla regione. La commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle localita' da tutelare". - Il testo dell'art. 38 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale n. 4/1948, e' il seguente: "Art. 38. - Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua francese". - Il testo degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' il seguente: "Art. 51. - Per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese. Art. 52. - Per il trasferimento di impiegati statali in Valle d'Aosta sono preferiti coloro che siano originari della regione o che conoscano la lingua francese. Art. 53. - Per le assunzioni presso uffici statali aventi sede in Valle d'Aosta di impiegati delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, in ottemperanza alle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, l'essere originari della regione o la conoscenza della lingua francese costituiscono titolo di preferenza. Art. 54. - Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai concorsi banditi da enti pubblici non economici, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme medesime". - La legge n. 1409/1963 reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". Si riporta il testo dell'allegato A, come modificato dalla legge qui pubblicata:
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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