Legge Ordinaria n. 221 del 13/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1993, n. 163
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge volti, in  applicazione  delle  vigenti  disposizioni,
all'inquadramento o al trasferimento di unita' di personale nei ruoli
organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente  definiti
con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano  le  condizioni
previste dalle stesse disposizioni, entro il 31 luglio 1993. Ai  fini
dell'acquisizione dei necessari pareri delle amministrazioni e  degli
enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  2. Definiti i procedimenti di cui al  comma  1,  la  copertura  dei
posti  eventualmente  disponibili  avviene  mediante   ricorso   alla
mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti  disposizioni
in materia. I trasferimenti nei  ruoli  del  Ministero  dell'ambiente
dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993. 
  3.  Nell'attuazione  delle  procedure  di  mobilita',  i  posti  di
funzione  relativi  a  profili  professionali  tecnici  sono  coperti
mediante superamento di una prova per titoli e  di  un  colloquio  di
valutazione secondo le modalita' e con i criteri definiti con decreto
del Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4.  Il  personale  non  appartenente   ai   ruoli   del   Ministero
dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  puo',  a  domanda,
essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994. 
  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato  il  rinvio  e  delle  quali  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  degli  articoli  14  e  16  della legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi) e' il seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazioneprocedente   debba    acquisire    intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In  tal caso le determinazioni
          concordate nella conferenza tra  tutte  le  amministrazioni
          intervenute tengono luogo degli atti predetti.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito  un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere il
          proprio parere entro il termine prefissato da  disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie,   e'   in   facolta'
          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
          cedure di particolare urgenza  per  l'adozione  dei  pareri
          loro richiesti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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