Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 229 del 13/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1993, n. 166
Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.
Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 193, modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, e' elevato a lire centomila.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 193/1951 (Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato), come da ultimo modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3. Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a lire 100.000 saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Saranno portate altresi' a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvivenze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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