Legge Ordinaria n. 238 del 14/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1993, n. 168
Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  trasmette  al   Parlamento,   per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  commissioni  permanenti
competenti per materia, prima  della  stipulazione  con  le  Ferrovie
dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio
e i relativi  eventuali  aggiornamenti,  corredati  dal  parere,  ove
previsto,  del  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 
  2. Le  commissioni  parlamentari  competenti  esprimono  un  parere
motivato sui contratti di cui al comma 1 nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione. 
  3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle
due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO 
                                       
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera m), della  legge
          n.       186/1991,   recante   istituzione   del   Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
          trasporto (CIPET), e' il seguente:
             "1.  Il  CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite
          dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE  in  ordine
          agli  indirizzi della politica economica generale, esercita
          funzioni di informazione,  programmazione  e  coordinamento
          delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle sue
          diverse componenti e modalita', ivi compresa la viabilita'.
          A tal fine:
              a)-l) (omissis);
               m)   valuta  la  conformita'  dei  piani  e  programmi
          generali, che prevedono interventi comunque  incidenti  sul
          settore  del  trasporto,  anche gia' adottati o in corso di
          realizzazione,  di  amministrazioni  statali  e   regionali
          nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del pi-
          ano  generale  dei  trasporti  ed alle direttive emanate ai
          sensi della lettera e). A tal fine,  i  piani  e  programmi
          generali  sono  trasmessi  al  CIPET,  che si esprime entro
          novanta giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  inutilmente
          tale  termine,  si  intende  espresso parere favorevole. Il
          parere  contrario  del  CIPET  determina   la   sospensione
          dell'efficacia  del  piano  o  programma  generale,  che si
          trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti  attuativi.
          Le  opere previste dal piano o programma generale su cui il
          CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di
          finanziamenti pubblici".
             La  Corte  costituzionale,  con  sentenza  22  gennaio-5
          febbraio  1992,  n. 38 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 -
          1a  serie   speciale),   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta
          e quinta proposizione.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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