Legge Ordinaria n. 255 del 16/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1993, n. 176
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
deve  interpretarsi  nel  senso  che la deroga per l'attuazione delle
iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29
della legge 26 febbraio 1987, n.  49,  si  intende  estesa  anche  al
settore  delle  attivita'  di  formazione  e  di  ricerca, inclusa la
relativa assistenza tecnica, da  svolgere  in  Italia  o  all'estero,
finanziate  ai  sensi  dell'articolo  2  della citata legge n. 49 del
1987.
  2. Si intendono "iniziative di cooperazione", di  cui  all'articolo
3,  comma  3,  della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative
dirette le cui delibere siano state adottate  dai  competenti  organi
individuali  o  collegiali  dopo  la  data di entrata in vigore della
medesima legge n. 412 del 1991. Per le  iniziative  le  cui  delibere
siano  state  adottate  e  per le quali non sia ancora intervenuta la
stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in  vigore
della  citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  informa  il  Parlamento  ai fini dell'espressione del parere,
entro  trenta  giorni,  da   parte   delle   competenti   commissioni
permanenti,  circa  i  propri  indirizzi  in  materia,  con specifico
riferimento ai criteri e alle priorita'  applicati  per  giustificare
l'attuazione delle menzionate iniziative.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 luglio 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
            - Per il contenuto del comma 3 dell'art. 3 della legge n.
          412/1991 si veda in nota all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  Il  comma  3  dell'art.  3  della  legge  n. 412/1991
          (Disposizioni in materia di finanza pubblica),  entrata  in
          vigore  il  giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305  del  31
          dicembre   1991,   stabilisce,   fra   l'altro,   che   per
          l'attuazione   delle   iniziative   di   cooperazione,   ad
          esclusione  di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11
          e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia resa in tutti
          i casi obbligatoria l'effettuazione di  gare  pubbliche  di
          aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.
             -  La  legge  n.  49/1987  reca: "Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di  sviluppo".
          Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 11 e 29:
             "Art. 2 (Attivita' di cooperazione). - 1. L'attivita' di
          cooperazione  allo sviluppo e' finanziata a titolo gratuito
          e con crediti a condizioni particolarmente agevolate.  Essa
          puo'  essere  svolta  sul piano bilaterale, multilaterale e
          multibilaterale.
             2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale
          attivita' sono determinati  su  base  triennale  con  legge
          finanziaria.  Annualmente  viene  allegata  allo  stato  di
          previsione della spesa del Ministero  degli  affari  esteri
          una  relazione  previsionale  e  programmatica del Ministro
          contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per  la
          ripartizione  delle  risorse  finanziarie,  la scelta della
          priorita' delle  aree  geografiche  e  dei  singoli  Paesi,
          nonche'  dei  diversi  settori nel cui ambito dovra' essere
          attuata la cooperazione  allo  sviluppo  e  la  indicazione
          degli  strumenti  di  intervento.  Il Parlamento discute la
          relazione  previsionale  e   programmatica   insieme   alla
          relazione  consuntiva  di  cui  al  comma  6,  lettera  c),
          dell'art. 3.
             3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
               a)  l'elaborazione  di  studi,  la  progettazione,  la
          fornitura   e   costruzione  di  impianti,  infrastrutture,
          attrezzature e servizi, la  realizzazione  di  progetti  di
          sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
          carattere  finanziario,  atte a consentire il conseguimento
          delle finalita' di cui all'art. 1;
               b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita'
          e al capitale di organismi, banche e fondi  internazionali,
          impegnati   nella  cooperazione  con  i  Paesi  in  via  di
          sviluppo,  nonche'  nell'attivita'  di  cooperazione   allo
          sviluppo della Comunita' economica europea;
               c)  l'impiego  di personale qualificato per compiti di
          assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione
          e  monitoraggio   dell'attivita'   di   cooperazione   allo
          sviluppo;
               d) la formazione professionale e la promozione sociale
          di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri
          Paesi  in  via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e  la  formazione  di
          personale   italiano  destinato  a  svolgere  attivita'  di
          cooperazione allo sviluppo;
               e)  il  sostegno  alla  realizzazione  di  progetti  e
          interventi  ad  opera  di  organizzazioni  non  governative
          idonee  anche  tramite  l'invio  di  volontari e di proprio
          personale nei Paesi in via di sviluppo;
               f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare
          la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere  lo
          sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta
          partecipazione;
               g)  l'adozione  di programmi di riconversione agricola
          per ostacolare la produzione della droga nei Paesi  in  via
          di sviluppo;
               h)  la  promozione  di programmi di educazione ai temi
          dello  sviluppo,  anche  nell'ambito   scolastico,   e   di
          iniziative    volte   all'intensificazione   degli   scambi
          culturali tra l'Italia e i Paesi in via  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo a quelli tra i giovani;
               i)  la  realizzazione  di  interventi  in  materia  di
          ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento
          di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
               l) l'adozione di  strumenti  e  interventi,  anche  di
          natura  finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in
          via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e
          interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i
          programmi e l'azione della Comunita' europea;
               m)  il  sostegno  a  programmi   di   informazione   e
          comunicazione  che  favoriscano una maggiore partecipazione
          delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo  dei
          Paesi beneficiari.
             4.  Le attivita' di cui alle lettere a ), c ), d ), e ),
          f ), h) del comma 3 possono essere attuate, in  conformita'
          con   quanto   previsto   dal   successivo  art.  5,  anche
          utilizzando le strutture  pubbliche  delle  regioni,  delle
          province autonome e degli enti locali.
             5.  Le  regioni,  le province autonome e gli enti locali
          possono avanzare  proposte  in  tal  senso  alla  Direzione
          generale  per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.
          10. Il Comitato direzionale  di  cui  all'art.  9,  ove  ne
          ravvisi  l'opportunita',  autorizza  la stipula di apposite
          convenzioni con le suddette strutture pubbliche".
             "Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli  interventi
          straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
               a)  l'invio  di  missioni  di soccorso, la cessione di
          beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione  di
          finanziamenti in via bilaterale;
               b)  l'avvio  di  interventi  imperniati principalmente
          sulla sanita' e la messa in opera delle  infrastrutture  di
          base,  soprattutto  in campo agricolo e igienico sanitario,
          indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei  bisogni
          fondamentali  dell'uomo  in  aree  colpite da calamita', da
          carestie e da fame,  e  caratterizzate  da  alti  tassi  di
          mortalita';
               c)  la  realizzazione  in loco di sistemi di raccolta,
          stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
          e derrate;
               d)   l'impiego,   d'intesa   con   tutti  i  Ministeri
          interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
          e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
          degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
               e) l'utilizzazione di organizzazioni  non  governative
          riconosciute  idonee  ai  sensi  della  presente legge, sia
          direttamente sia attraverso il finanziamento  di  programmi
          elaborati  da  tali  enti  ed organismi e concordati con la
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
             2.  Gli  interventi  derivanti  da  calamita'  o  eventi
          eccezionali  possono  essere  effettuati  d'intesa  con  il
          Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  il
          quale  con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
          decreto-legge 12 novembre 1982, n.   829,  convertito,  con
          modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1982, n.  938, pone
          a disposizione personale specializzato e mezzi  idonei  per
          farvi  fronte.  I relativi oneri sono a carico del Fondo di
          cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.
             3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
          sono deliberate dal Ministro  degli  affari  esteri  o  dal
          Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
          previsto  sia  superiore  a  lire  2  miliardi,  ovvero dal
          direttore  generale  per  importi  inferiori  e  non   sono
          sottoposte  al  parere  preventivo del comitato direzionale
          ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria  di  cui
          all'art.    15,  comma  2.  La  relativa  documentazione e'
          inoltrata al comitato direzionale ed al comitato consultivo
          contestualmente alla delibera.
             4.  Le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  sono
          affidate,  con  il  decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
          apposita unita' operativa della Direzione generale".
             "Art. 29 (Effetti della idoneita').  -  1.  Il  comitato
          direzionale  verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
          della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
          dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e  degli  interventi
          predisposti    dalle    organizzazioni    non   governative
          riconosciute  idonee,  sentita  la   commissione   per   le
          organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
             2.   Alle   organizzazioni   suindicate  possono  essere
          concessi contributi per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          cooperazione  da  loro promosse, in misura non superiore al
          70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
          deve essere  integrato  per  la  quota  restante  da  forme
          autonome,  dirette  o  indirette, di finanziamento. Ad esse
          puo' essere  altresi'  affidato  l'incarico  di  realizzare
          specifici  programmi  di  cooperazione  i cui oneri saranno
          finanziati dalla Direzione  generale  per  la  cooperazione
          allo sviluppo.
             3.  Le  modalita'  di  concessione  dei contributi e dei
          finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
          stabilite con apposita delibera del  comitato  direzionale,
          sentito  il  parere della commissione per le organizzazioni
          non governative.
             4.   Le   attivita'   di   cooperazione   svolte   dalle
          organizzazioni non governative riconosciute idonee sono  da
          considerarsi,  ai  fini  fiscali  attivita'  di  natura non
          commerciale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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