Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 256 del 24/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1993, n. 176
Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu' comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province."; b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale"; c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno"; d) all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio."; e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune". 2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati. 3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale". - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1423/1956, cosi' come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non determinare e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, o del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza". - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956, cosi' come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo". - Il testo dell'art. 7- bis della citata legge n. 1423/1956, cosi' come modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7- bis . - Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4, il quale puo' autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e l'itinerario del viaggio". - Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata dell'obbligo del soggiorno. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 25-quater del D.L. n. 306/1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 25-quater (Soggiorno cautelare). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, puo' disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416- bis del codice penale od al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-bis. 2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura e' revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, puo' richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed e' indicata la localita' ove la misura stessa deve essere eseguita. 4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato puo' proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta puo' essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e di ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto".
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