Legge Ordinaria n. 276 del 04/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Principi generali).
1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,  e  suc-
cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"  Art.  1.  -  1.  Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto su base
regionale.  I  seggi  sono  ripartiti  tra   le   regioni   a   norma
dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2.  Il  territorio  di  ciascuna  regione, con eccezione del Molise e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti dei seggi  assegnati  alla  regione,  con  arrotondamento  per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3.   La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico  collegio
uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito  in  due
collegi uninominali.
4.  I  collegi  uninominali  della  regione  Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.
Art. 2. - 1.  Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto  a  suffragio
universale,  favorendo  l'equilibrio della rappresentanza tra donne e
uomini, con voto diretto, libero  e  segreto,  sulla  base  dei  voti
espressi  nei  collegi  uninominali.  I seggi nei collegi uninominali
sono attribuiti con sistema maggioritario.  Gli ulteriori seggi  sono
attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi
di candidati concorrenti nei collegi uninominali. -
Art.  3.  - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono
in un solo giorno ".
2. I commi quinto e sesto  dell'articolo  26  della  citata  legge  6
febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.
 

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