Legge Ordinaria n. 277 del 04/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1993, n. 195
Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  30  marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso  in  un  unico
turno elettorale.
2.  Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali
indicate nella  tabella  A  allegata  al  presente  testo  unico.  La
ripartizione  dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, si  effettua  in  sede  di  Ufficio
centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei
seggi  e'  attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali,
nei quali risulta eletto il candidato che  ha  riportato  il  maggior
numero di voti.
4.  In  ogni  circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi e' attribuito in ragione  proporzionale  mediante  riparto  tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
 b) la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente
legge;
 c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  1.  La  elezione  nel  collegio "Valle d'Aosta", che e'
circoscrizione elettorale, e'  regolata  dalle  norme  contenute  nel
titolo VI del presente testo unico.";
 d)  all'articolo  3, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite
dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni";
 e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di  tutti  i  cittadini,  il  cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
  1)  un  voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale,
da esprimere su apposita scheda recante  il  cognome  e  il  nome  di
ciascun  candidato,  accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che  contraddistinguono  il
candidato  non  possono  essere  superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o piu' contrassegni, deve essere uguale;
  2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione  dei
seggi  in  ragione  proporzionale, da esprimere su una diversa scheda
recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di  ciascuna  lista.
Il  numero  dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore
ad un terzo  dei  seggi  attribuiti  in  ragione  proporzionale  alla
circoscrizione  con  arrotondamento  alla  unita' superiore. Le liste
recanti piu' di un nome sono formate da  candidati  e  candidate,  in
ordine alternato".
2.  Con  il  regolamento  di  attuazione  di cui all'articolo 9 della
presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del
citato  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  come  sostituito dal presente
articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B  allegata
al  predetto  testo  unico,  come sostituita dalla tabella A allegata
alla legge 13 marzo 1980, n.70, mantenendo fisso lo spazio  riservato
a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del   20  agosto  1993  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.
 

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