Legge Ordinaria n. 313 del 12/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1993, n. 196
Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  51 del testo unico delle leggi in materia di debito
pubblico,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1963,  n.  1343,  ed  aggiornato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  51  (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a
rischio e pericolo di chi li possiede.
  2.  Non  si  rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli  al  portatore  smarriti,  sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia  denunciato  al  Ministero  del  tesoro, Direzione generale del
tesoro,  Servizio  secondo,  ovvero  ad  uno  degli  uffici  indicati
nell'articolo  71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di
un  titolo  di  debito  pubblico  al  portatore,  prima della data di
rimborsabilita',  puo',  anche  prima  del  decorso  del  termine  di
prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a  favore  dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.
  3.  Qualora  sia  decorso  il termine di prescrizione, senza che il
titolo   risulti   rimborsato,   il   termine  per  la  presentazione
dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.
  4.  In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole,  si  applicano  sulle somme dovute gli interessi calcolati al
tasso legale vigente.
  5.   In   nessun   caso  sono  ammessi  sequestri,  impedimenti  od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
  6.  L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei  titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 51 del testo unico delle  leggi  in
          materia   di  debito  pubblico,  approvato  con  D.P.R.  n.
          1343/1963 ed  aggiornato  con  D.P.R.  n.  74/1984,  e'  il
          seguente:
             "Art.  51  (Titoli al portatore). (Legge 12 agosto 1957,
          n. 752, art. 35). - I titoli al portatore sono a rischio  e
          pericolo di chi li possiede.
             Non   si   rilasciano   duplicati   o   altri  documenti
          equipollenti di titoli al portatore smarriti,  sottratti  o
          distrutti.
             In  nessun  caso  sono ammessi sequestri, impedimenti od
          opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
             L'Amministrazione del  debito  pubblico  riconosce  come
          proprietario  dei  titoli  corrispondenti a tali iscrizioni
          soltanto il portatore di essi".
             - Il testo dell'art. 71 del  sopra  citato  testo  unico
          delle leggi in materia di debito pubblico e' il seguente:
             "Art.  71  (Interruzione  della prescrizione). (Legge 12
          agosto 1957, n. 752,  art.  45).  -  La  prescrizione  puo'
          essere  interrotta  nei modi e con gli effetti indicati dal
          codice civile, nonche' mediante semplice  domanda  o  altro
          atto  valevole  a  dimostrare  la  volonta' dell'istante di
          conservare il proprio diritto.
             La  domanda  o  l'atto  esplicano  la   loro   efficacia
          interruttiva  dal  giorno  in  cui risultino pervenuti alla
          Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno  degli
          uffici  che,  nel  territorio nazionale o all'estero, hanno
          facolta' di ricevere domande per operazioni  su  titoli  di
          debito   pubblico   o  di  provvedere  al  pagamento  degli
          interessi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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