Legge Ordinaria n. 32 del 17/02/1993 Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1993, n. 39
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  485,  recante  contributo
straordinario per la parziale copertura dei disavanzi  delle  aziende
di  trasporto  pubblico  locale,  e'  convertito  in  legge  con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 maggio 1992, n. 296, 21  luglio  1992,  n.  345,
limitatamente all'articolo 9, e 19 ottobre 1992, n. 412. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1993 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  TESINI, Ministro dei trasporti 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
          AVVERTENZA: 
                  Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          298 del 19 dicembre 1992. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
                 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
            ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
           le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
             hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
                  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
          Ufficiale alla pag. 24. 
 

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