Legge Ordinaria n. 352 del 23/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1993, n. 215
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e degli articoli 66 e 69 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  provvedono  a  disciplinare  con
proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi  epigei
spontanei, nel rispetto dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
di Trento e di Bolzano provvedono in base alle  competenze  esclusive
nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. 
  2. E' fatta  salva  la  vigente  normativa  di  carattere  generale
concernente la disciplina igienica della produzione e  della  vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 22  luglio  1975,  n.
          382    (Norme    sull'ordinamento    regionale    e   sulla
          organizzazione  della  pubblica  amministrazione),  e'   il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Il  Governo  e' delegato ad emanare per le
          regioni a statuto ordinario, entro dodici mesi  dalla  data
          dell'entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu'
          decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:
               a)  a  completare  il  trasferimento  delle   funzioni
          amministrative,  considerate per settori organici, inerenti
          alle materie indicate  nell'art.  117  della  Costituzione,
          nonche' degli uffici e del personale, anche
          mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti
          delegati  emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16
          maggio 1970, n.  281, con la  riduzione  contestuale  delle
          dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
               b)  a trasferire le funzioni inerenti alle materie in-
          dicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da  enti
          pubblici   nazionali   ed   interregionali,   fatte  salve,
          comunque, quelle gia' trasferite, nonche'  a  trasferire  i
          rispettivi uffici e i beni.  Contestualmente si provvede al
          trasferimento  alle  regioni  del  personale indispensabile
          all'esercizio delle funzioni trasferite e  all'assegnazione
          all'amministrazione  statale  del  restante  personale  nel
          rispetto della posizione economica acquisita;
               c)  a  delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma,
          della Costituzione, le funzioni  amministrative  necessarie
          per  rendere  possibile l'esercizio organico da parte delle
          regioni  delle  funzioni  trasferite   o   gia'   delegate,
          provvedendo  contestualmente al trasferimento degli uffici,
          del personale e dei  beni  strumentali  ritenuti  necessari
          anche  al  fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed
          efficiente decentramento amministrativo;
               d)  a  disciplinare  la  facolta'  delle  regioni   di
          avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;
               e)  ad  attribuire  alle  province,  ai  comuni e alle
          comunita' montane, ai sensi  dell'art.  118,  primo  comma,
          della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse
          esclusivamente  locale nelle materie indicate dall'art. 117
          della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti  enti
          locali  altre  funzioni  d'interesse  locale, che valgono a
          rendere  possibile  l'esercizio  organico  delle   funzioni
          amministrative  loro attribuite, a norma della legislazione
          vigente,  provvedendo  a  regolare  i   relativi   rapporti
          finanziari;
               f)   a   provvedere,   in   relazione   alle  funzioni
          trasferite, alla soppressione dei capitoli dello  stato  di
          previsione  della  spesa, diretta e indiretta, del bilancio
          dello  Stato,  relativi  alle  funzioni  trasferite  ed  al
          corrispondente   incremento   delle  entrate  e  dei  fondi
          previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
             Le  regioni,  per  le  attivita'  ed   i   servizi   che
          interessano   territori  finitimi,  possono  addivenire  ad
          intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma
          consortile.
             Nell'emanazione  dei  decreti  delegati   previsti   dal
          presente  articolo,  il  Governo  si  atterra'  ai seguenti
          princi'pi e criteri direttivi nonche'  a  quelli  contenuti
          negli  articoli  17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n.
          281, sempre che non contrastino con quelli  indicati  nella
          presente legge:
              1)   l'identificazione   delle  materie  dovra'  essere
          realizzata  per  settori  organici,  non   in   base   alle
          competenze  dei  Ministeri,  degli  organi periferici dello
          Stato e delle altre istituzioni pubbliche,  ma  in  base  a
          criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse
          hanno  e  dalla  piu'  stretta  connessione  esistente  tra
          funzioni affini, strumentali e complementari, per modo  che
          il   trasferimento  dovra'  risultare  completo  ed  essere
          finalizzato  ad  assicurare  una  gestione  sistematica   e
          programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti
          alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
              2)  nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse
          forme di codipendenza funzionale tra uffici dello  Stato  e
          delle regioni, e dovranno, altresi' essere eliminate quelle
          esistenti,  anche attraverso la delega di funzioni; dovra',
          inoltre, essere completato il  trasferimento  alle  regioni
          dei  beni  del  demanio  e  del patrimonio dello Stato, che
          siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
              3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
                a)  di  emanare norme legislative di organizzazione e
          di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita'
          dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione,  nonche',
          ai  sensi  dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione,
          nonche',  ai  sensi  dell'art.  117,  ultimo  comma,  della
          Costituzione,   norme   di  attuazione  delle  leggi  della
          Repubblica vigenti nelle materie stesse;
                b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti
          locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i
          relativi poteri di indirizzo;
              4)   saranno,   altresi',   disciplinati   i   rapporti
          finanziari   fra   Stato,   regioni   ed  enti  locali  per
          l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate  in  modo
          d'assicurare  i  mezzi  necessari per il migliore esercizio
          delle funzioni stesse;
              5) sara' provveduto, nelle materie spettanti  ai  sensi
          dell'art.    117  della Costituzione, al trasferimento alle
          regioni    delle    funzioni    amministrative     relative
          all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive,
          fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno in-
          dicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in
          mancanza  della  legge  regionale,  sara'  osservata quella
          dello Stato in tutte le sue disposizioni.  Sara'  prevista,
          in  materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo
          parere della  commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali,  sentita la regione interessata, di prescrivere,
          in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che
          comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo
          termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di
          adottare,  trascorso  invano   il   termine   predetto,   i
          provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione
          regionale".
             -  Il  testo degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio
          1977, n.  616 (Attuazione della delega di  cui  all'art.  1
          della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente:
             "Art.   66   (Agricoltura  e  foreste).  -  Le  funzioni
          amministrative  nella  materia  "agricoltura   e   foreste"
          concernono:  le  coltivazioni  della  terra  e le attivita'
          zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le rel-
          ative produzioni, i soggetti singoli  o  associati  che  vi
          operano,  i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la
          difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e  le
          attivita'  di  produzione  forestale e di utilizzazione dei
          patrimoni  silvo-pastorali;  la  raccolta,   conservazione,
          trasformazione  ed  il  commercio  dei  prodotti  agricoli,
          silvo-pastorali  e  zootecnici  da  parte  di  imprenditori
          agricoli  singoli  o  associati;  gli  interventi  a favore
          dell'impresa  e  della   proprieta'   agraria   singola   e
          associata;  le  attivita'  di  divulgazione  tecnica  e  di
          preparazione  professionale  degli  operatori  agricoli   e
          forestali;  le  attivita'  di  ricerca e sperimentazione di
          interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di
          uso  civico  oltre  le  altre  funzioni  gia'  trasferite e
          riguardanti gli  usi  civici;  il  demanio  armentizio;  la
          bonifica  integrale e montana; gli interventi di protezione
          della natura comprese l'istituzione  di  parchi  e  riserve
          naturali e la tutela delle zone umide.
             Le funzioni predette comprendono anche:
               a)  la  propaganda  per  la  cooperazione agricola, la
          propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-
          economica in agricoltura, la  formazione  e  qualificazione
          professionale   degli   operatori   agricoli,  l'assistenza
          aziendale ed interaziendale nel settore  agricolo  e  fore-
          stale;
               b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle
          strutture fondiarie;
               c)  gli  interventi di incentivazione e sostegno della
          cooperazione  e  delle   strutture   associative   per   la
          coltivazione,  la  lavorazione ed il commercio dei prodotti
          agricoli;
               d)  il  miglioramento  e  incremento  zootecnico,   il
          servizio  diagnostico  delle  malattie  trasmissibili degli
          animali  e  delle  zoonosi,  la  gestione  dei  centri   di
          fecondazione artificiale;
               e)  ogni  altro  intervento  sulle  strutture agricole
          anche in attuazione di direttive e regolamenti  comunitari,
          ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
             Le  regioni  provvedono, sulla base di criteri stabiliti
          da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento
          fondiario, all'assegnazione e alla  coltivazione  di  terre
          incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
             Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni
          tecniche  provinciali  di  cui  all'art.  2  della legge 12
          giugno 1962, n. 567.
             Sono  trasferite  alle   regioni   tutte   le   funzioni
          amministrative relative alla liquidazione degli usi civici,
          allo  scioglimento  delle promiscuita', alla verifica delle
          occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e
          delle terre provenienti da affrancazioni, ivi  comprese  le
          nomine  di  periti  ed  istruttori  per il compimento delle
          operazioni  relative  e  la   determinazione   delle   loro
          competenze.
             Sono  altresi'  trasferite  le  competenze attribuite al
          Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo  Stato,
          e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla
          legge  16  giugno  1972, n. 1766, dal regolamento approvato
          con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge  10
          giugno  1930,  n. 1078, dal regolamento approvato con regio
          decreto 15 novembre 1925, n. 2180,  dalla  legge  16  marzo
          1931, n. 377.
             L'approvazione  della  legittimazione  di cui all'art. 9
          della legge 16 giugno 1927,  n.  1766,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica d'intesa con la
          regione interessata.
             Sono  trasferite alle regioni le funzioni attualmente di
          competenza degli organi dello Stato,  nonche'  le  funzioni
          amministrative    attribuite,    concernenti   il   demanio
          armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio  di
          piu'  regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle
          regioni interessate".
             "Art. 69 (Territori montani, foreste, conservazione  del
          suolo).  -  Sono  delegate  alle regioni le funzioni di cui
          alla  legge  22  maggio  1973,  n.  269,   concernente   la
          disciplina della produzione e del commercio di sementi e di
          piante   di  rimboschimento.  Le  regioni  sono  tenute  ad
          istituire il libro dei boschi da seme di  cui  all'art.  14
          della  predetta  legge  secondo  le  modalita'  che saranno
          stabilite  dal   Consiglio   dei   Ministri,   sentita   la
          commissione   di   cui  all'art.  16.    Restano  ferme  le
          disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della
          legge anzidetta.
             Sono  trasferite  alle   regioni   tutte   le   funzioni
          esercitate  dallo  Stato o da altri enti pubblici, comprese
          le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le  comunita'
          montane,  concernenti  i  territori montani, le foreste, la
          proprieta'  forestale  privata,  i  rimboschimenti   e   le
          proprieta'  silvo-pastorali  degli  enti locali, compresi i
          poteri di determinazione di vincoli e  gli  interventi  sui
          terreni  sottoposti  a  vincoli.  Lo  Stato  con legge puo'
          individuare  patrimoni  boschivi  ai  quali  si  applichino
          comunque   i  vincoli  previsti  dalla  legislazione  sulle
          foreste.  La  gestione  dei  beni  forestali  puo'   essere
          affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite
          a  norma  delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente
          decreto. Le regioni formano programmi per la  gestione  del
          patrimonio  silvo-pastorale  dei comuni ed altri enti. Tali
          programmi dovranno essere  coordinati  con  gli  interventi
          previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle rela-
          tive leggi regionali di attuazione.
             Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui
          alla   legge   1   marzo  1975,  n.  47,  contenente  norme
          integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani
          di cui all'art. 1 della legge predetta vengono  predisposti
          dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le
          regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi
          boschivi.  Resta  ferma la competenza dello Stato in ordine
          all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del
          servizio aereo di spegnimento degli incendi e  dell'impiego
          del Corpo dei vigili del fuoco.
             Sono   inoltre   trasferite  alle  regioni  le  funzioni
          concernenti   la   sistemazione    idrogeologica    e    la
          conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale
          per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla
          determinazione  del  vincolo  idrogeologico di cui al regio
          decreto 30 dicembre 1923,  n.  3267,  ivi  comprese  quelle
          esercitate  attualmente  dalle  camere di commercio. Per la
          realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica  e  di
          difesa  del  suolo  che  interessino il territorio di due o
          piu' regioni, queste provvedono mediante intesa  tra  loro.
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  13 del regio
          decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i  vincoli
          idrogeologici  attualmente  vigenti fino a quanto non sara'
          stabilita una nuova disciplina statale di principio.
             Le  regioni  possono  altresi'  provvedere  alle   opere
          destinate   alla   difesa   delle   coste  interessanti  il
          rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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