Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 352 del 23/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1993, n. 215
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. 2. E' fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), e' il seguente: "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, nonche' degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie in- dicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle gia' trasferite, nonche' a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita; c) a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed efficiente decentramento amministrativo; d) a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato; e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgono a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari; f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile. Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterra' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge: 1) l'identificazione delle materie dovra' essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovra' risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale; 2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresi' essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovra', inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite; 3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta': a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse; b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo; 4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse; 5) sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno in- dicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale". - Il testo degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Art. 66 (Agricoltura e foreste). - Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le rel- ative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attivita' di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprieta' agraria singola e associata; le attivita' di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attivita' di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni gia' trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide. Le funzioni predette comprendono anche: a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio- economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e fore- stale; b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli; d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuita', alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresi' trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonche' le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate". "Art. 69 (Territori montani, foreste, conservazione del suolo). - Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalita' che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali puo' essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle rela- tive leggi regionali di attuazione. Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o piu' regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresi' provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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