Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 433 del 27/10/1993 Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1993, n. 258
Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.
Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo seguente: a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere; b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere; c) il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito proprio; d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 126/1980 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari), cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorita' sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliere e nella misura di lire ventisettemila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio. L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a diciotto mesi dopo la morte dell'hanseniano. In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma. Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni. E' abrogato il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404. L'erogazione del sussidio di cui al primo comma e' temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorita' sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo art. 2. Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo art. 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico. Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presi'di sanitari ubicati in regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle 'provvidenze a favore degli hanseniani' nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione. Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale, a norma delle leggi vigenti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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