Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 436 del 02/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1993, n. 262
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere". 2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 e' abrogato. 3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre 1994. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge". - Il testo dell'art. 21, commi 1 e 3 (quest'ultimo abrogato dalla presente legge) della predetta legge n. 142/1990 e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17. 2. (Omissis). (3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente)". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 63 della medesima legge n. 142/1990 e' il seguente: "1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione. 2. Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed e' gia' stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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