Legge Ordinaria n. 436 del 02/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1993, n. 262
Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
    Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 
  1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo  17  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito  di  un  ulteriore  anno  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 
comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la 
parola: "procede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' procedere". 
  2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1  dell'articolo
21 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  e'  differito  di  ulteriori
diciotto mesi a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 
del 1990 e' abrogato. 
  3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' differito sino al 31 dicembre 
1994. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 2 novembre 1993 
                                  SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
                                     NOTE 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  n.
          142/1990  (Ordinamento  delle   autonomie   locali),   come
          modificato  dalla  presente  legge,  e'  il  seguente:  "La
          regione puo' procedere alla delimitazione  territoriale  di
          ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province
          interessate, entro un anno dalla data di entrata in  vigore
          dalla presente legge". 
             - Il testo dell'art.  21,  commi  1  e  3  (quest'ultimo
          abrogato dalla presente  legge)  della  predetta  legge  n.
          142/1990 e' il seguente: 
             "1.  Il  Governo   e'   delegato   ad   emanare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  commissioni
          parlamentari,   appositi   decreti   legislativi   per   la
          costituzione, su proposta delle rispettive  regioni,  delle
          autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17. 
             2. (Omissis). 
             (3. In mancanza o ritardo della  proposta  regionale  il
          Governo provvede direttamente)". 
             - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 63  della  medesima
          legge n. 142/1990 e' il seguente: 
             "1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed  in
          attuazione dell'art. 17, il Governo e' delegato ad emanare,
          nel termine di due  anni  dalla  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          revisione  delle  circoscrizioni  provinciali  e   per   la
          istituzione   di   nuove    province    conseguenti    alla
          delimitazione   territoriale   delle   aree   metropolitane
          effettuata dalla regione. 
             2. Il Governo e'  altresi'  delegato,  entro  lo  stesso
          termine, ad emanare decreti legislativi  per  l'istituzione
          di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito  al
          comma 1, per tutte le aree territoriali nelle  quali,  alla
          data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale
          iniziativa per nuove province da parte  dei  comuni  ed  e'
          gia' stato deliberato il parere favorevole da  parte  della
          regione (Biella, Crotone,  Lecco,  Lodi,  Prato,  Rimini  e
          Verbania), ovvero il  parere  favorevole  venga  deliberato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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