Legge Ordinaria n. 466 del 15/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 novembre 1993, n. 273
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato
ad utilizzare il  contributo  straordinario  di  lire  117  miliardi,
versato  dallo  Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della
legge 5  agosto  1981,  n.  416,  anche  per  la  corresponsione  dei
contributi  alla  stampa  previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
per gli anni 1991 e 1992.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  39  della  legge  n.   416/1981
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria) e' il seguente:
             "Art. 39 (Ente nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la
          carta).  -  Alla  corresponsione  dei  contributi  e  delle
          integrazioni di cui agli articoli  22,  24,  25,  26  e  27
          provvede  l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta,
          con il contributo  straordinario  dello  Stato  di  cui  al
          secondo  comma  del  presente  articolo,  e,  con priorita'
          rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti
          dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28  marzo
          1956, n. 168, e successive modificazioni.
             L'ammontare  del contributo straordinario dello Stato e'
          determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal
          1981 al 1985.
             Il  contributo  straordinario  dello Stato, previsto dal
          comma precedente, deve essere versato in un fondo  speciale
          ed  iscritto  in bilancio su apposito capitolo nel comparto
          attivo  delle  entrate  extracontributive  per   le   quote
          acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
             La  gestione  relativa  sia  al contributo straordinario
          dello Stato, integrato con i  versamenti  della  quota  dei
          contributi  dell'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la
          carta, sia alle provvidenze di cui ai citati  articoli  22,
          24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale
          autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso".
             - La legge n. 250/1990 reca: "Provvidenze per l'editoria
          e   riapertura   dei   termini,   a  favore  delle  imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art.  11  della
          legge stessa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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