Legge Ordinaria n. 473 del 22/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1993, n. 278
Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 727 (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque  incrudelisce
verso animali senza necessita' o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le  loro  caratteristiche,
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori  insostenibili  per
la loro  natura,  valutata  secondo  le  loro  caratteristiche  anche
etologiche, o li detiene in  condizioni  incompatibili  con  la  loro
natura  o  abbandona  animali  domestici  o  che  abbiano   acquisito
abitudini della cattivita'  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  due
milioni a lire dieci milioni. 
  La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e'   commesso   con   mezzi
particolarmente  dolorosi,  quale   modalita'   del   traffico,   del
commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno
spettacolo di animali, o se causa la morte  dell'animale:  in  questi
casi la condanna  comporta  la  pubblicazione  della  sentenza  e  la
confisca  degli  animali  oggetto  del  maltrattamento,   salvo   che
appartengano a persone estranee al reato. 
  Nel  caso  di  recidiva   la   condanna   comporta   l'interdizione
dall'esercizio  dell'attivita'  di  commercio,   di   trasporto,   di
allevamento, di mattazione o di spettacolo. 
  Chiunque organizza o partecipa a spettacoli  o  manifestazioni  che
comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con  l'ammenda
da lire due milioni a lire dieci milioni.  La  condanna  comporta  la
sospensione per almeno tre mesi della  licenza  inerente  l'attivita'
commerciale o di servizio e, in caso di  morte  degli  animali  o  di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' svolta. 
  Qualora i fatti di  cui  ai  commi  precedenti  siano  commessi  in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e' aumentata
della meta' e la condanna comporta la sospensione  della  licenza  di
attivita' commerciale, di  trasporto  o  di  allevamento  per  almeno
dodici mesi". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 novembre 1993 
 
                              SCALFARO 
 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 

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