Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 482 del 26/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1993, n. 282
Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.
Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attivita' connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo e' stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica. 3. Il comando presso i gruppi parlamentari non puo' avere una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi, non e' cumulabile con aspettative o permessi sindacali e puo' cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza. 4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonche' per la destinazione ad altre funzioni.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Serizio sanitario nazionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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