Legge Ordinaria n. 482 del 26/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1993, n. 282
Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari,  per  lo
svolgimento di attivita' connesse  ai  loro  fini  istituzionali,  di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nel  numero
che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per
il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome  determinazioni
dei  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  e  secondo   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il  comando  viene  richiesto,  all'Amministrazione  da  cui  il
personale dipende, dal Presidente della Camera in cui  il  gruppo  e'
stato costituito, il quale verifica che sia  rispettato  il  rapporto
con la consistenza numerica del personale del gruppo  richiedente  di
cui  al  comma  1.  Il  comando  viene  disposto  con   il   consenso
dell'interessato previo  parere  favorevole  dell'Amministrazione  di
appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Il comando presso i  gruppi  parlamentari  non  puo'  avere  una
durata superiore ai  cinque  anni,  anche  non  consecutivi,  non  e'
cumulabile con  aspettative  o  permessi  sindacali  e  puo'  cessare
anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza. 
  4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per
anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di  preferenza  per
la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede
nonche' per la destinazione ad altre funzioni. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e'  il  seguente: "Per
          amministrazioni   pubbliche   si   intendono    tutte    le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Serizio sanitario nazionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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