Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 489 del 26/11/1993 Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1993, n. 284
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi.
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del 31 dicembre 1994 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1994. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in societa' finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le societa' ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi societa' od enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia. 4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, introdotto dall'articolo 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalita' diverse dalla copertura di perdite. 5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche. 6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da: "della differenza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1.
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