Legge Ordinaria n. 490 del 02/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1993, n. 284
Integrazioni all'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di operazioni di scrutinio per le elezioni del sindaco e del presidente della provincia, in caso di ballottaggio.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  11  della  legge  25  marzo  1993,  n.  81,  come
sostituito  dall'articolo  6  della legge 15 ottobre 1993, n. 415, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2  non  si  applicano  alle
operazioni  per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali
hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto".
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 2 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
                                 ____________
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 11 della legge n. 81/1993 (Elezione
          diretta  del  sindaco,  del presidente della provincia, del
          consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale),  come
          sostituito   dall'art.  6  della  legge  n.  415/1993,  poi
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   11   (Durata  delle  operazioni  di  voto  e  di
          scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni  del
          sindaco,  del  consiglio  comunale,  del  presidente  della
          provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco
          di un solo giorno, di domenica, dalle ore  7  antimeridiane
          alle ore 22.
             2.  Dichiarata  chiusa  la  votazione, il presidente del
          seggio, dopo aver proceduto  ad  effettuare  le  operazioni
          previste  dall'art.  53  del testo unico delle leggi per la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e  suc-
          cessive  modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio
          delle schede alle ore 7  del  giorno  successivo  a  quello
          della votazione.
             2-bis.  -  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 non si
          applicano alle operazioni per lo spoglio delle  schede  per
          il  ballottaggio,  le  quali  hanno  inizio  subito dopo la
          chiusura delle operazioni di voto".

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