Legge Ordinaria n. 499 del 06/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1993, n. 286
Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art.1.
  1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria
relativa  ai  rapporti  di  lavoro,  secondo  i  seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
    a) in materia di assunzione dei lavoratori:
    1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed
interposizione nella costituzione del rapporto di  lavoro,  anche  in
riferimento  ai  lavoratori  provenienti  da  Paesi  extracomunitari,
riformulando le norme in modo da  rendere  piu'  precisa  e  rigorosa
l'identificazione  del  mero appalto di mano d'opera, con particolare
riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla re-
ale consistenza  dell'impresa  appaltatrice  ed  alle  sue  capacita'
tecniche   ed   organizzative,   prevedendo   la   pena   alternativa
dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore  a
lire   dieci   milioni,   con   esclusione   di   ogni   comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le  ipotesi
di   maggiore   gravita'   nello   sfruttamento  della  mano  d'opera
illecitamente appaltata;
    2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4,  comma  8,
della legge 10 aprile 1991, n. 125;
    3)  trasformare  in illeciti amministrativi tutti gli altri reati
previsti in materia di costituzione  del  rapporto  di  lavoro  e  di
assunzioni   obbligatorie,  prevedendo  la  sanzione  pecuniaria  non
superiore a lire dieci milioni, nonche'  le  sanzioni  amministrative
accessorie    corrispondenti   alle   pene   accessorie   dei   reati
depenalizzati ed equiparando in particolare  l'avviamento  irregolare
al  lavoro  dei  lavoratori  provenienti  da  Paesi extracomunitari a
quello dei lavoratori italiani e comunitari;
    b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:
    1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi  speciali,
una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro
un  termine  non  superiore  al  limite  fissato  dalla  legge,  alle
prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli  organi  di  vigilanza
allo   scopo  di  eliminare  la  violazione  accertata,  nonche'  nel
pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un  quarto  del
massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
    2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso
all'autorita'   giudiziaria   la   notizia   di   reato  inerente  la
contravvenzione   e,   successivamente,   l'esito   della    verifica
dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la
disciplina  relativa  allo  svolgimento  delle  indagini preliminari,
all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;
    3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e  di
igiene  del  lavoro  la pena alternativa dell'arresto non superiore a
sei  mesi  o  dell'ammenda  non  superiore  a  lire   otto   milioni,
opportunamente  graduate  in  rapporto  alla gravita' degli illeciti;
stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima  del  16  dicembre  1981  sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, al quadruplo dell'attuale  ammontare  e  che  l'ammenda  per
reati  previsti  da  leggi  entrate in vigore in epoca successiva sia
comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;
    c) in materia di tutela del lavoro  minorile,  delle  lavoratrici
madri e dei lavoratori a domicilio:
    1)  mantenere  la  sanzione  penale  per  le norme concernenti la
sicurezza del lavoro e le condizioni  psico-fisiche  del  lavoratore,
prevedendo  la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi
o dell'ammenda non superiore a lire dieci  milioni  e,  nei  casi  di
maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la salute,
la sola pena dell'arresto;
    2)  trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati,
prevedendo  la  sanzione  pecuniaria  non  superiore  a  lire  cinque
milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti
alle pene accessorie dei reati depenalizzati;
    d)  in  materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali
ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del  datore  di
lavoro,  subordinare  la  punibilita' al mancato versamento, entro un
termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni  caso,
quanto  disposto  dall'articolo  37  della legge 24 novembre 1981, n.
689;
    e) salvo  quanto  stabilito  nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformare  in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia
di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda,  nonche'  il  delitto
previsto  dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevede-
ndo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di  una  somma
di  denaro  di  ammontare  non  superiore  a  lire  due  milioni, con
esclusione di  ogni  forma  di  sanzione  proporzionale,  nonche'  le
sanzioni   amministrative   accessorie   corrispondenti   alle   pene
accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la  contravvenzione
di  cui  all'articolo  4  della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena
dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore  a
lire  un  milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice
penale;
    f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta'  di  pagamento
in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito;
    g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal
presente  articolo,  le norme di coordinamento delle stesse con tutte
le  altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  le   norme   di   carattere
transitorio;   individuare  l'autorita'  competente  ad  irrogare  le
sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo
conto  della  natura  degli  illeciti  e  delle  attribuzioni   delle
amministrazioni interessate.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,   sentite   le
commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi
di decreto. Tale comunicazione deve avvenire  almeno  un  mese  prima
della scadenza della delega.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 4, della legge 10 aprile  1991,  n.
          125, e' il seguente:
             "Art.   4   (Azioni   in  giudizio).  -  1.  Costituisce
          discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre  1977,  n.
          903,  qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
          pregiudizievole discriminando  anche  in  via  indiretta  i
          lavoratori in ragione del sesso.
             2.    Costituisce    discriminazione    indiretta   ogni
          trattamento pregiudizievole conseguente  alla  adozione  di
          criteri  che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
          i lavoratori  dell'uno  o  dell'altro  sesso  e  riguardino
          requisiti  non  essenziali  allo svolgimento dell'attivita'
          lavorativa.
             3. Nei concorsi pubblici  e  nelle  forme  di  selezione
          attuate  da  imprese  private  e  pubbliche  la prestazione
          richiesta deve essere accompagnata dalle parole 'dell'uno o
          dell'altro sesso', fatta eccezione per i  casi  in  cui  il
          riferimento  al  sesso costituisca requisito essenziale per
          la natura del lavoro o della prestazione.
             4. Chi intende agire in giudizio  per  la  dichiarazione
          delle  discriminazioni  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 e non
          ritiene  di  avvalersi  delle  procedure  di  conciliazione
          previste  dai  contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il
          tentativo di  conciliazione  ai  sensi  dell'art.  410  del
          codice  di procedura civile anche tramite il consigliere di
          parita'  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  competente   per
          territorio.
             5.  Quando  il  ricorrente  fornisce elementi di fatto -
          desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
          assunzioni,  ai  regimi  retributivi,  all'assegnazione  di
          mansioni  e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
          in carriera ed ai licenziamenti  -  idonei  a  fondare,  in
          termini    precisi    e    concordanti,    la   presunzione
          dell'esistenza  di  atti  o comportamenti discriminatori in
          ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della  prova
          sulla insussistenza della discriminazione.
             6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o
          un  comportamento  discriminatorio di carattere collettivo,
          anche quando non siano individuabili in  modo  immediato  e
          diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso
          puo' essere proposto dal consigliere di parita' istituito a
          livello   regionale,   previo  parere  non  vincolante  del
          collegio istruttorio di cui  all'art.  7,  da  allegare  al
          ricorso  stesso,  e  sentita  la  commissione regionale per
          l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta  giorni
          dalla  richiesta  del  parere  al  collegio istruttorio, il
          ricorso puo' essere comunque proposto.
             7.  Il  giudice,   nella   sentenza   che   accerta   le
          discriminazioni  sulla base del ricorso presentato ai sensi
          del comma 6,  ordina  al  datore  di  lavoro  di  definire,
          sentite  le  rappresentanze  sindacali aziendali ovvero, in
          loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali  aderenti
          alle  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, nonche' il consigliere  regionale  per
          la parita' competente per territorio, un piano di rimozione
          delle  discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice
          fissa un termine per la definizione del piano.
             8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di  cui
          al  comma  7  si  applica  l'art.  650  del  codice  penale
          richiamato dall'art. 15 della legge  9  dicembre  1977,  n.
          903.
             9.   Ogni   accertamento   di   atti   o   comportamenti
          discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da
          imprenditori ai quali siano  stati  accordati  benefici  ai
          sensi  delle  vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
          stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione  di
          opere   pubbliche,   di   servizi  o  di  forniture,  viene
          comunicato immediatamente dall'ispettorato  del  lavoro  ai
          Ministri  nelle  cui  amministrazioni sia stata disposta la
          concessione del beneficio o dell'appalto.  Questi  adottano
          le  opportune  determinazioni, ivi compresa, se necessario,
          la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o  nel  caso
          di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
          per  un  periodo  di  tempo  fino  a  due anni da qualsiasi
          ulteriore  concessione  di   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie  ovvero  da qualsiasi appalto. Tale disposizione
          si  applica  anche  quando  si   tratti   di   agevolazioni
          finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
          pubblici,   ai  quali  l'ispettorato  del  lavoro  comunica
          direttamente la discriminazione  accertata  per  l'adozione
          delle sanzioni previste.
             10.  Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'art. 15 della
          legge 9 dicembre 1977, n. 903".
             - Il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n.
          689, e' il seguente:
             "Art.  37  (Omissione  o  falsita'  in  registrazione  o
          denuncia  obbligatorie).  -  Salvo   che   il   fatto   non
          costituisca  piu'  grave reato, il datore di lavoro che, al
          fine di non versare in tutto o in parte contributi e  premi
          previsti   dalle   leggi   sulla  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie, omette una o  piu'  registrazioni  o  denunce
          obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie
          in  tutto o in parte non conformi al vero, e' punito con la
          reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
          versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla
          previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile
          non inferiore a cinque milioni.
             La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione
          temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche
          e  delle  imprese  e dell'incapacita' di contrattare con la
          pubblica amministrazione.  Esse  conseguono  alla  condanna
          anche  nel caso in cui la disposizione del precedente comma
          non si applichi perche' il fatto costituisce un piu'  grave
          reato.
             Si   applicano   in   ogni   caso   anche   le  sanzioni
          amministrative previste nell'art. 35".
             - Il testo dell'art. 4 della legge 22  luglio  1961,  n.
          628, e' il seguente:
             "Art. 4. - L'ispettorato del lavoro ha il compito:
               a)  di  vigilare  sull'esecuzione di tutte le leggi in
          materia di lavoro e di  previdenza  sociale  nelle  aziende
          industriali,  commerciali,  negli uffici, nell'agricoltura,
          ed in genere ovunque e'  prestato  un  lavoro  salariato  o
          stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
               b)   di   vigilare   sull'esecuzione   dei   contratti
          collettivi di lavoro;
               c)  di  fornire  tutti  i  chiarimenti   che   vengano
          richiesti  intorno  alle  leggi sulla cui applicazione esso
          deve vigilare;
               d)  di  vigilare  sul  funzionamento  delle  attivita'
          previdenziali,  assistenziali e igienico-sanitarie a favore
          dei  prestatori   d'opera   compiute   dalle   associazioni
          professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse
          le  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le
          istituzioni  esercitate  direttamente  dallo  Stato,  dalle
          province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
               e)  di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza
          sugli enti dipendenti dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
               f)  di  rilevare,  secondo le istruzioni del Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le  condizioni
          tecniche    ed    igieniche    delle   singole   industrie,
          l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le
          condizioni degli operai, gli scioperi, le loro  cause  e  i
          loro  risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli
          infortuni degli operai, gli effetti delle  leggi  che  piu'
          specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le
          notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento
          della   produzione  nazionale  e  delle  singole  attivita'
          produttive; di compiere, in genere, tutte  le  rilevazioni,
          indagini  ed  inchieste,  delle  quali fosse incaricato dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
               g) di compiere tutte le funzioni che ad  esso  vengano
          demandate  da  disposizioni  legislative o regolamentari, o
          delegate  dal  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale.
             L'azione  di  consulenza,  di  cui  in  particolare alla
          lettera c), sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da
          istituirsi   presso   ciascun   ispettorato   regionale   e
          provinciale.
             Le   indagini  sui  processi  di  lavorazione,  che  gli
          industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate
          solo a quanto si riferisce  all'igiene  ed  alla  immunita'
          degli  operai,  e  solo  per  questa  parte  possono essere
          comunicati   i    relativi    risultati.    Il    personale
          dell'ispettorato  del  lavoro  deve  conservare  il segreto
          sopra tali processi  e  sopra  ogni  altro  particolare  di
          lavorazione,  che  venisse  a sua conoscenza per ragioni di
          ufficio. La violazione di tale obbligo  e'  punita  con  la
          pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.
             Le   notizie  comunicate  all'ispettorato  o  da  questo
          richieste o rilevate  non  possono  essere  pubblicate  ne'
          comunicate  a  terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne
          possa dedurre l'indicazione delle persone o dei  datori  di
          lavoro  ai  quali  si  riferiscono,  salvo  il caso di loro
          espresso consenso.
             L'ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza
          e degli altri compiti di cui  al  presente  articolo,  puo'
          chiedere  o  rilevare  ogni  notizia o risultanza esistente
          presso  gli  enti  pubblici  ed  i  privati  che   svolgono
          attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
             Analoga  facolta'  compete  nei  confronti delle persone
          autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre
          1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti
          delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza  ed
          assistenza sociale.
             Coloro  che,  legalmente  richiesti  dall'ispettorato di
          fornire notizie a  norma  del  presente  articolo,  non  le
          forniscano  o  le  diano scientemente errate od incomplete,
          sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila".
             - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e' il seguente:
             "Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta giorni, indicando  specificatamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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