Legge Ordinaria n. 520 del 16/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1993, n. 295
Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I consorzi idraulici di  terza  categoria  sono  soppressi  alla
chiusura  dei  rispettivi  esercizi  finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. A far  tempo  dalla  data  di
soppressione  cessa  la  potesta'  impositiva  dei predetti consorzi,
venendo pertanto meno qualunque obbligo di  pagamento  di  contributi
riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione.
  2. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la
funzione  pubblica,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle
rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i
criteri  fissati  dalla  legge  18  maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni,  le  funzioni  dei  soppressi  consorzi,  nonche'  gli
uffici,  i  beni  ed  il  personale  con  rapporto  di lavoro a tempo
indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio 1992. Il  personale
dei  predetti  consorzi  e'  trasferito  nei  posti disponibili delle
corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni.  Il
regolamento  di cui al presente comma prevede altresi' una tabella di
equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito  ai  sensi
della presente legge.
  3.  Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici
di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  4.  Entro  trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei
consorzi idraulici di terza categoria sono  tenuti  a  consegnare  le
attivita'   esistenti,   i  libri  contabili,  gli  inventari  ed  il
rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al
Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e  per  la
gestione del patrimonio degli enti disciolti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  legge  n.  183/1989 reca: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
             - Il testo dell'art. 11, comma 1, della citata legge  n.
          183/1989  e' il seguente: "1. I comuni, le province, i loro
          consorzi o associazioni, le comunita' montane,  i  consorzi
          di  bonifica,  i consorzi di bacino imbrifero montano e gli
          altri enti pubblici e di  diritto  pubblico  con  sede  nel
          bacino  idrografico  partecipano  all'esercizio di funzioni
          regionali in materia di difesa del suolo nei modi  e  nelle
          forme  stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra
          loro,  nell'ambito  delle  competenze  del  sistema   delle
          autonomie locali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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