Legge Ordinaria n. 538 del 24/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1993, n. 303
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto  da  finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 141.970  miliardi,
al netto di lire 11.375 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1994  -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per
l'anno finanziario 1994. 
2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  154.000  miliardi  ed  in  lire   159.300
miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1995 e 1996, per la regolazione in titoli di  crediti  d'imposta;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,  in  lire  262.200  miliardi  ed  in  lire   302.300
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995  e  1996,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  231.200  miliardi  ed  in  lire   248.800
miliardi. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          - Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978,  n.  468
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art.  5
          della   legge  n.  362/1988  (Nuove  norme  in  materia  di
          bilancio, e di contabilita' dello Stato), e' il seguente:
          "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del  tesoro,
          di   concerto   con   il  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
          2. La legge finanziaria, in coerenza con gli  obiettivi  di
          cui  al  comma  2  dell'articolo  3, dispone annualmente il
          quadro di riferimento finanziario per il  periodo  compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo, alla regolazione annuale delle grandezze  previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
          3.  La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
          tasse e contributi, ne'  puo'  disporre  nuove  o  maggiori
          spese,  oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
          contiene:
          a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni  e  degli
          scaglioni,    le    altre   misure   che   incidono   sulla
          determinazione del  quantun  della  prestazione,  afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno  cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
          b)  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
          del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per
          ciascuno degli anni considerati dal  bilancio  pluriennale,
          comprese   le  eventuali  regolazioni  contabili  pregresse
          specificamente indicate;
          c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
          dispongono  spese  a  carattere  pluriennale,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
          d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal  bilancio  pluriennale per le leggi di spesa permanente
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
          e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
          f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
          rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme  vigenti
          che   prevedono   interventi   di   sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
          g) gli importi dei fondi  speciali  previsti  dall'articolo
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
          h)  l'importo  complessivo  massimo  destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei  contratti  del pubblico impiego, a norma dell'articolo
          15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche  del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da  pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel   regime
          contrattuale;
          i)  altre  regolazioni meramente quantitative rinviate alla
          legge finanziaria dalle leggi vigenti.
          4. La legge finanziaria indica altresi' quale  quota  delle
          nuove  o  maggiori  entrate  per  ciascun anno compreso nel
          bilancio pluriennale non  puo'  essere  utilizzata  per  la
          copertura di nuove o maggiori spese.
          5.  In  attuazione  dell'articolo  81,  quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove   finalizzazioni   nette   da   iscrivere,  ai  sensi
          dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
          nei limiti  delle  nuove  o  maggiori  entrate  tributarie,
          extra-tributarie   e   contributive   e   delle   riduzioni
          permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
          6. In ogni caso, ferme restando le modalita'  di  copertura
          di  cui  al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con
          la legge finanziaria non possono concorrere  a  determinare
          tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  lettera  e),   nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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