Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 547 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1993, n. 305
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica.
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 392 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). - Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha 'violenza sulle cose' allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione. Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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