Legge Ordinaria n. 562 del 28/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1993, n. 306
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Delega al Governo).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  la  riforma della disciplina sanzionatoria
contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni
amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931,  ad
eccezione  di  quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88,
92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128  -  in
relazione  all'articolo  126  - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139,
140 e 151;
b)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste  dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per
la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai
sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i  casi  di  cui
all'articolo  650  del  codice  penale,  e dagli articoli 59 e 60 del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e  213  del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 773 del 1931;
d)   trasformare  in  violazioni  amministrative  le  contravvenzioni
previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635,  e  successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti
disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo
unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931  non  oggetto  di
decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b);
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi
delle  lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le
violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione,  prevedendo  che  tali
violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un
termine  da  determinarsi,  un  provvedimento   per   la   cessazione
dell'attivita'  condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per
la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella  esercitata
in  violazione  delle  prescrizioni,  e  che  l'inosservanza  di tale
provvedimento sia  punita  ai  sensi  dell'articolo  650  del  codice
penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a  lire  trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le
altre   violazioni,   con   eventuale   previsione   della   sanzione
amministrativa   accessoria   della   sospensione  fino  a  tre  mesi
dell'attivita'  nelle  ipotesi  consistenti  nell'inosservanza  delle
prescrizioni   imposte   dalla   legge  o  impartite  dall'autorita';
trasformare  in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie
gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate;  estendere  le
fattispecie  decriminalizzate  di svolgimento di attivita' in difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione  anche   ai   casi   di
inosservanza,   ottenuta   la   licenza   o  l'autorizzazione,  delle
prescrizioni della legge o dell'autorita';
f) coordinare le disposizioni  connesse  o  complementari  al  citato
testo  unico  approvato  con  regio  decreto  n.  773  del 1931 ed al
relativo regolamento di esecuzione  approvato  con  il  citato  regio
decreto  n.  635  del  1940,  contenute  in  leggi  speciali,  con le
modifiche  apportate  ai  sensi  delle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformando  in  violazioni  amministrative  gli illeciti omogenei a
quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui  alle  lettere
a),  b),  c),  d),  e),  e  f)  i casi in cui l'autorita' puo' o deve
disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui
all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) emanare le norme di attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi
dello  Stato,  nonche' le norme di carattere transitorio; individuare
l'autorita'  competente  ad  irrogare  le   sanzioni   amministrative
inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura
delle   violazioni   e   delle   attribuzioni  delle  amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto  dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno.
3.  Il  Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  al
fine   dell'espressione   del   parere  da  parte  delle  Commissioni
permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono  entro
trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione
della  presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato, anche
in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni  nei  pubblici
impieghi,  a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque
determinatesi  nei   ruoli   organici   dell'Amministrazione   civile
dell'interno  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge,
anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20  per  cento
dei  posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati da
non oltre un triennio.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
             -  I  titoli  III, IV e V del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931,   n.   773,  recano,  rispettivamente:  "Disposizioni
          relative  agli  spettacoli,  esercizi  pubblici,   agenzie,
          tipografie,   affissioni,   mestieri  girovaghi,  operai  e
          domestici"; "Delle guardie particolari e degli istituti  di
          vigilanza e di investigazione privata"; "Degli stranieri".
             -  Il  testo  vigente degli articoli 68, 69, 70, 73, 85,
          88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114,  117,  119,
          126,  127, 128, 133, 134, 135, comma 3, 138, 139, 140 e 151
          del citato R.D. 18 giugno 1931, n.  773, e' il seguente:
             "Art. 68. - Senza licenza del questore  non  si  possono
          dare  in  luogo  pubblico  o  aperto  o esposto al pubblico
          rappresentazioni teatrali  o  cinematografiche,  accademie,
          feste   da  ballo,  corse  di  cavalli,  ne'  altri  simili
          spettacoli o trattenimenti,  e  non  si  possono  aprire  o
          esercitare  circoli,  scuole  da  ballo o sale pubbliche di
          audizioni.
             Per le gare di velocita' di autoveicoli o  per  le  gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali".
             "Art. 69.  -  Senza  licenza  dell'autorita'  locale  di
          pubblica  sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente,
          per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
          vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici  o  altri
          oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
             "Art.  70. - Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti
          pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o  che  sono
          contrari  alla  morale  o  al  buon costume o che importino
          strazio o sevizie di animali".
             "Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi  in  pubblico,
          opere,  drammi  o  ogni altra produzione teatrale che siano
          dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda,
          a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti
          contrari  all'ordine  pubblico,  alla  morale  o  ai  buoni
          costumi.
             Il   sottosegretario  puo'  sentire  il  parere  di  una
          Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per  la
          stampa  e  la  propaganda, o per sua delega, dall'ispettore
          per il teatro e composta:
               c) dal capo dell'ufficio censura presso  l'ispettorato
          del teatro;
               d)  da  un  funzionario  di  gruppo A non inferiore al
          grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero
          stesso;
               e) da un funzionario di  gruppo  A  non  inferiore  al
          grado  6 del Ministero dell'educazione nazionale, designato
          dal Ministero stesso".
             "Art. 85. - E' vietato  comparire  mascherato  in  luogo
          pubblico.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          ventimila a duecentomila.
             E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri
          luoghi aperti  al  pubblico,  tranne  nelle  epoche  e  con
          l'osservanza  delle condizioni che possono essere stabilite
          dall'autorita' locale di pubblica  sicurezza  con  apposito
          manifesto.
             Il  contravventore  e  chi,  invitato,  non si toglie la
          maschera, e' punito  con  l'ammenda  da  lire  ventimila  a
          duecentomila".
             "Art.  88.  -  Non  puo'  essere  conceduta  licenza per
          l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le  scommesse
          nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o
          in  altre  simili  gare, quando l'esercizio delle scommesse
          costituisce   una   condizione   necessaria   per   l'utile
          svolgimento della gara.
             Le  societa' di corse di cavalli, debitamente costituite
          ed  autorizzate,  hanno  esclusivamente   il   diritto   di
          esercitare  per  le  proprie  corse,  tanto negli ippodromi
          quanto fuori di essi, i  totalizzatori  e  le  scommesse  a
          libro,  sia  direttamente,  sia  per  mezzo di allibratori,
          purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa',
          ed abbiano, oltre la licenza di cui  alla  prima  parte  di
          questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
          stesse".
             "Art. 92. - Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la
          licenza  di  esercizio  pubblico  e l'autorizzazione di cui
          all'art. 89  non  possono  essere  date  a  chi  sia  stato
          condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon
          costume contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo,
          o  per  delitti  commessi  in  istato  di ubriachezza o per
          contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo,
          o per infrazioni alla  legge  sul  lotto  o  per  abuso  di
          sostanze stupefacenti".
             "Art.  102. - E' vietata la concessione, sotto qualsiasi
          forma e  denominazione,  di  licenza  o  di  autorizzazioni
          provvisorie,   salvo   quanto   e'  disposto  dall'articolo
          seguente".
             "Art.   105.   -   Sono   vietate   la    fabbricazione,
          l'importazione   nello   Stato,  la  vendita  in  qualsiasi
          quantita'  ed  il  deposito  per  la  vendita  del  liquore
          denominato in commercio 'assenzio'.
             Salvo  quanto  e'  stabilito dalle leggi sanitarie, sono
          escluse da tale  proibizione  le  bevande  che,  avendo  un
          contenuto  alcoolico  inferiore al 21 per cento del volume,
          contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica".
             "Art. 106. - Con decreto  dei  Ministri  dell'interno  e
          delle  finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore
          di  sanita',  sara'  provveduto  alla  formazione  e   alla
          pubblicazione  dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive
          alla salute, che e' vietato  adoperare  o  che  si  possono
          adoperare   soltanto   in  determinate  proporzioni,  nella
          preparazione nelle bevande alcooliche.
             Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio".
             "Art. 107. - I fabbricanti e gli esportatori di  essenze
          per   la   confezione   delle   bevande  alcooliche  devono
          denunziare al  prefetto  l'apertura  e  la  chiusura  delle
          fabbriche  o  dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto
          dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che  saranno
          stabilite  con  decreto  sentito  il Consiglio superiore di
          sanita'.
             Nel   caso  di  trasgressione,  il  prefetto  ordina  la
          chiusura della fabbrica o del deposito".
             "Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri,  coloro  che
          gestiscono  pensioni  o  case  di salute o altrimenti danno
          alloggio per mercede non possono dare  alloggio  a  persone
          non  munite  della  carta  d'identita' o di altro documento
          idoneo   ad    attestarne    la    identita'    proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
             Per  gli  stranieri  e'  sufficiente  la  esibizione del
          passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
          equivalente in forza  di  accordi  internazionali,  purche'
          munito della fotografia del titolare.
             Gli  albergatori  e  gli altri esercenti predetti devono
          tenere un registro, nel quale sono indicati le  generalita'
          e  il  luogo  di  provenienza  delle  persone alloggiate, e
          devono  comunicare  giornalmente  all'autorita'  locale  di
          pubblica  sicurezza  l'arrivo,  la  partenza  e il luogo di
          destinazione di tali persone.
             Nel  caso  di  trasgressione  puo'  essere  revocata  la
          licenza, salve le pene stabilite dal codice penale".
             "Art.  110.  - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
          deve essere esposta una  tabella,  vidimata  dal  questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse.
             Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta   espressa
          menzione del divieto delle scommesse.
             L'installazione   e   l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici  o elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che possono dar luogo a scommesse o consentono  la  vincita
          di  un  qualsiasi  premio in danaro o in natura, escluse le
          macchine  vidimatrici  per   il   gioco   del   Totocalcio,
          dell'Enalotto e del Totip.
             Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
          e  elettronici  da  trattenimento e da gioco di abilita' il
          premio puo' consistere nella ripetizione di una  partita  e
          per non piu' di tre volte.
             Oltre  le  sanzioni  previste  dal  codice penale per il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da L. 1.000.000 a L.   10.000.000. E' inoltre  disposta  la
          confisca  degli  apparecchi  e  congegni, che devono essere
          distrutti.
             In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
             Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo  da  uno  a
          sei  mesi  e,  in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
          competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'
          previste  dall'art.  19  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
             "Art.  112.  -  E'  vietato  fabbricare,  introdurre nel
          territorio dello Stato,  acquistare,  detenere,  esportare;
          allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in
          circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di
          qualsiasi   specie   contrari  agli  ordinamenti  politici,
          sociali od economici costituiti nello Stato  o  lesivi  del
          prestigio  dello  Stato  o  dell'autorita'  o offensivi del
          sentimento nazionale, del pudore o della pubblica  decenza,
          o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto
          pretesto  terapeutico  o  scientifico,  i  mezzi  rivolti a
          procurare l'aborto o che  illustrano  l'impiego  dei  mezzi
          stessi  o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di
          procurarseli o di servirsene.
             E' pure vietato  far  commercio,  anche  se  clandestino
          degli   oggetti   predetti,   o   distribuirli   o  esporli
          pubblicamente".
             "Art. 114. - E' vietata l'inserzione, nei giornali o  in
          altri  scritti  periodici,  di  avvisi  o corrispondenze di
          qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o
          con pretesto terapeutico o scientifico, si  riferiscano  ai
          mezzi  diretti  a  impedire  la procreazione o, a procurare
          l'aborto.
             E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o  di
          avvisi amorosi.
             E',  inoltre,  vietato  di pubblicare, nei giornali o in
          altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di  persone
          che abbiano commesso delitti".
             "Art. 117. - Nei comuni, in cui esistono monti di pieta'
          od  uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute
          dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti
          su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di
          pieta'.
             Le stesse disposizioni  si  applicano  alle  agenzie  di
          commissioni presso i monti di pieta'.
             Il  parere  dell'amministrazione  predetta  non  vincola
          l'autorita' di pubblica sicurezza.
             E' vietato l'acquisto abituale delle polizze  del  monte
          di   pieta'   e  concedere,  per  professione,  sovvenzioni
          supplementari su pegni delle polizze stesse".
             "Art. 119. - Le persone che compiono operazioni di pegno
          e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche  o
          agli  uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la
          propria identita', mediante la esibizione  della  carte  di
          identita'  o  di  altro  documento,  fornito di fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato".
             "Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio  di  cose
          antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza".
             "Art.  127. - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori
          di  oggetti  preziosi,  i  cesellatori,  gli   orafi,   gli
          incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o
          arti  affini  hanno  l'obbligo  di  munirsi  di licenza del
          questore.
             Chi  domanda  la licenza deve provare d'essere iscritto,
          per l'industria o il commercio  di  oggetti  preziosi,  nei
          ruoli  della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle
          tasse di esercizio e rivendita ovvero  deve  dimostrare  il
          motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
             La  licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e'
          stata rilasciata.
             Essa e' valida per tutti  gli  esercizi  di  vendita  di
          oggetti  preziosi appartenenti alla medesima persona o alla
          medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
             L'obbligo   della   licenza   spetta,    oltreche'    ai
          commercianti,   fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,  che
          intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
          oggetti preziosi da essi importati anche  ai  loro  agenti,
          rappresentanti,  commessi  viaggiatori  e piazzisti. Questi
          debbono  provare  la  loro  qualita'  mediante  certificato
          rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
          ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana".
             "Art.   128.   -  I  fabbricanti,  i  commercianti,  gli
          esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126  e
          127  non  possono compiere operazioni se non con le persone
          provviste della carta di identita'  o  di  altro  documento
          munito   di  fotografia,  proveniente  dall'amministrazione
          dello Stato.
             Essi devono tenere  un  registro  delle  operazioni  che
          compiono  giornalmente, in cui sono annotate le generalita'
          di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute  e
          le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
             Tale  registro  deve  essere  esibito  agli ufficiali ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
             Le persone, che compiono operazioni  con  gli  esercenti
          sopraindicati,   sono   tenute   a  dimostrare  la  propria
          identita' nei modi predetti.
             L'esercente, che ha comprato  cose  preziose,  non  puo'
          alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne  che  si  tratti  di  oggetti  comprati   presso   i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".
             "Art.   133.   -  Gli  enti  pubblici,  gli  altri  enti
          collettivi  e   i   privati   possono   destinare   guardie
          particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
          mobiliari od immobiliari.
             Possono,   anche,  con  l'autorizzazione  del  prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse".
             "Art.  134.  -  Senza licenza del prefetto e' vietato ad
          enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di
          proprieta'  mobiliari  od   immobiliari   e   di   eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati.
             Salvo  il  disposto  dell'art.  11,  la licenza non puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza  italiana  o  siano  incapaci  di obbligarsi o
          abbiano riportato condanna  per  delitto  non  colposo.  La
          licenza  non  puo'  essere  conceduta  per  operazioni  che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale".
             "Art.  135.  - I direttori degli uffici di informazioni,
          investigazioni o ricerche, di cui all'articolo  precedente,
          sono  obbligati  a  tenere  un  registro  degli  affari che
          compiono  giornalmente,  nel   quale   sono   annotate   le
          generalita'  delle persone con cui gli affari sono compiuti
          e le altre indicazioni prescritte dal  regolamento.    Tale
          registro  deve  essere  esibito  ad  ogni  richiesta  degli
          ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.  Le persone,  che
          compiono  operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
          dimostrare la propria  identita',  mediante  la  esibizione
          della  carta  di  identita' o di altro documento fornito di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione  dello  Stato.
          I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del
          loro  ufficio  permanentemente  affissa in modo visibile la
          tabella delle  operazioni  alle  quali  attendono,  con  la
          tariffa  delle relative mercedi.  Essi non possono compiere
          operazioni diverse  da  quelle  indicate  nella  tabella  o
          ricevere  mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa
          o compiere operazioni o  accettare  commissioni  con  o  da
          persone  non  munite  della  carta  di identita' o di altro
          documento    fornito     di     fotografia,     proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
             La  tabella  delle  operazioni  deve essere vidimata dal
          prefetto".
             "Art. 138. - Le guardie particolari devono  possedere  i
          requisiti seguenti:
              1) essere cittadino italiano;
              2)  avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto
          agli obblighi di leva;
              3) sapere leggere e scrivere;
              4) non avere riportato condanna per delitto;
              5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
              6) essere munito della carta di identita';
              7)  essere  iscritto   alla   Cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro.  La nomina delle guardie  particolari  deve  essere
          approvata  dal  prefetto".    "Art.  139.  -  Gli uffici di
          vigilanza  e  di  investigazione  privata  sono  tenuti   a
          prestare  la  loro  opera  a  richiesta  dell'autorita'  di
          pubblica sicurezza  e  i  loro  agenti  sono  obbligati  ad
          aderire   a  tutte  le  richieste  ad  essi  rivolte  dagli
          ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
          giudiziaria".    "Art.  140.  -   I   contravventori   alle
          disposizioni  di  questo  titolo  sono puniti con l'arresto
          fino a due anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila  a
          un milioneduecentomila".  "Art. 151. - Lo straniero espulso
          a  norma  dell'articolo  precedente  non puo' rientrare nel
          territorio dello Stato, senza una  speciale  autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.   Nel caso di trasgressione e'
          punito con l'arresto da due a sei mesi.  Scontata la  pena,
          lo straniero e' nuovamente espulso".
          Note all'art. 1, comma 1, lettera b):
             -  Il testo vigente degli articoli 8, 9, 15, 59 e 60 del
          citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente:   "Art.
          8.  -  Le  autorizzazioni  di  polizia  sono personali: non
          possono in alcun modo essere  trasmesse  ne'  dar  luogo  a
          rapporti  di  rappresentanza,  salvi  i  casi espressamente
          preveduti dalla legge.  Nei casi, in cui e'  consentita  la
          rappresentanza   nell'esercizio   di  un'autorizzazione  di
          polizia,  il  rappresentante  deve  possedere  i  requisiti
          necessari   per   conseguire  l'autorizzazione  e  ottenere
          l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che  ha
          conceduto   l'autorizzazione".      "Art.  9.  -  Oltre  le
          condizioni stabilite  dalla  legge,  chiunque  ottenga  una
          autorizzazione  di  polizia deve osservare le prescrizioni,
          che l'autorita' di pubblica sicurezza ritenga  di  imporgli
          nel  pubblico  interesse".   "Art. 15. - Chiunque, invitato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire davanti  a
          essa,   non   si  presenta  nel  termine  prescritto  senza
          giustificato  motivo,  e'  punito  con  l'arresto  fino   a
          quindici  giorni  o  con  l'ammenda  fino a lire ventimila.
          L'autorita'   di   pubblica   sicurezza    puo'    disporre
          l'accompagnamento,  per  mezzo  della forza pubblica, della
          persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
          prescritto".  "Art. 59. - E' vietato di dar fuoco nei campi
          o nei boschi alle  stoppie  fuori  del  tempo  o  senza  le
          condizioni   stabilite  dai  regolamenti  locali  e  a  una
          distanza minore di quella in essi determinata.  In mancanza
          di regolamenti e' vietato di dare fuoco  nei  campi  o  nei
          boschi  alle  stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza
          minore di  cento  metri  dalle  case,  dagli  edifici,  dai
          boschi,  dalle  piantagioni,  dalle  siepi,  dai  mucchi di
          biada, di paglia, di fieno,  di  foraggio  e  da  qualsiasi
          altro  deposito  di  materia  infiammabile  o combustibile.
          Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei  modi
          ed  alla  distanza  suindicata,  devono  essere adottate le
          cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e  chi
          ha  acceso  il fuoco deve assistere di persona e col numero
          occorrente di persone fino a quando il fuoco  sia  spento".
          "Art.  60. - Nessun ascensore per trasporto di persone o di
          materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato  e
          tenuto  in  esercizio  senza  licenza del prefetto".   - Il
          testo dell'art. 650  del  codice  penale  e'  il  seguente:
          "Art.  650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita').
          - Chiunque non osserva  un  provvedimento  legalmente  dato
          dall'Autorita'  per  ragione  di  giustizia  o di sicurezza
          pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se  il
          fatto  non  costituisce  un piu' grave reato, con l'arresto
          fino  a  tre   mesi   o   con   l'ammenda   fino   a   lire
          quattrocentomila".  L'entita' dell'ammenda, originariamente
          fissata  fino  a  L.  2.000 e' stata aumentata nella misura
          riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge  12
          luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
             -  Il testo dell'art. 66 del citato R.D. 18 giugno 1931,
          n. 773, e' il seguente:
             "Art.  66.  -  L'esercizio  di  professioni  o  mestieri
          rumorosi   o   incomodi   deve  essere  sospeso  nelle  ore
          determinate dai regolamenti locali o  dalle  ordinanze  del
          sindaco".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
             -  Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Regolamento per
          l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,  delle
          leggi di pubblica sicurezza".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
             - Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:  "Art. 20
          (Sanzioni   amministrative   accessorie).   -   L'autorita'
          amministrativa  con  l'ordinanza-ingunzione  o  il  giudice
          penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso previsto
          dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative,
          quelle  previste  dalle  leggi  vigenti,  per  le   singole
          violazioni,  come  sanzioni  penali accessorie, quando esse
          consistono nella privazione o  sospensione  di  facolta'  e
          diritti  derivanti  da  provvedimenti dell'amministrazione.
          Le sanzioni amministrative accessorie non sono  applicabili
          fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il
          provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui
          all'art.  24,  fino  a  che il provvedimento stesso non sia
          divenuto esecutivo.  Le autorita' stesse  possono  disporre
          la  confisca  amministrativa  delle  cose  che  servirono o
          furono destinate  a  commettere  la  violazione  e  debbono
          disporre  la  confisca  delle cose che ne sono il prodotto,
          sempre che  le  cose  suddette  appartengano  a  una  delle
          persone  cui  e' ingiunto il pagamento.  E' sempre disposta
          la confisca amministrativa delle  cose,  la  fabbricazione,
          l'uso,  il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
          costituisce violazione amministrativa, anche se  non  venga
          emessa    l'ordinanza-ingiunzione   di   pagamento.      La
          disposizione indicata nel comma precedente non  si  applica
          se  la  cosa  appartiene a persona estranea alla violazione
          amministrativa e la  fabbricazione,  l'uso,  il  porto,  la
          detenzione   o   l'alienazione  possono  essere  consentiti
          mediante autorizzazione amministrativa".
          Nota all'art. 1, comma 2:
             - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  e' il seguente:  "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1.
          I  decreti  legislativi  adottati  dal  Governo  ai   sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della   Repubblica   con   la   denominazione  di  'decreto
          legislativo' e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          Ministri   e   degli  altri  adempimenti  del  procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione.  2. L'emanazione del
          decreto legislativo deve avvenire entro il termine  fissato
          dalla   legge   di   delegazione;   il  testo  del  decreto
          legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente
          della Repubblica, per la emanazione,  almeno  venti  giorni
          prima  della  scadenza.    3.  Se  la delega legislativa si
          riferisce   ad   una   pluralita'   di   oggetti   distinti
          suscettibili   di  separata  disciplina,  il  Governo  puo'
          esercitarla mediante piu' atti successivi per  uno  o  piu'
          degli  oggetti  predetti.  In  relazione  al termine finale
          stabilito dalla legge di delegazione,  il  Governo  informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della  delega.    4.  In
          ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per l'esercizio
          della delega ecceda i due anni,  il  Governo  e'  tenuto  a
          richiedere  il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
          delegati.  Il  parere   e'   espresso   dalle   Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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