Legge Ordinaria n. 574 del 23/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1994, n. 4
Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprieta' di dette amministrazioni, nonche' a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  polizze  di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta'  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  dell'Arma   dei
carabinieri  e  del  Corpo  forestale dello Stato sono integrate, nei
casi e secondo le modalita' previsti all'articolo 15, commi 3, 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  1990,  n.  147,
con  la  copertura  dei  rischi,  non  compresi  nella  assicurazione
obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto
alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio  e  delle  quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n.
          147/1990  (Regolamento  per  il  recepimento  delle   norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 22
          dicembre 1989, concernente il personale  della  Polizia  di
          Stato) e' il seguente:
             "3.  Le  polizze  di  assicurazione relative ai mezzi di
          trasporto di  proprieta'  dell'amministrazione  saranno  in
          ogni  caso  integrate con la copertura, nei limiti e con le
          modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi  di  lesioni  o
          decesso  del  dipendente addetto alla guida e del personale
          di cui sia stato autorizzato il trasporto.
             4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo
          non possono eccedere quelli previsti, per i  corrispondenti
          danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
             5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in
          base  alle  polizze  stipulate  da  terzi responsabili e di
          quelle previste dal presente articolo sono  detratti  dalle
          somme  eventualmente  spettanti a titolo di equo indennizzo
          per lo stesso evento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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