Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 579 del 31/12/1993 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1994, n. 5
Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.
Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina sulla gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato, il Ministro delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato dei quali gli enti suddetti facciano richiesta per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attivita' di interesse pubblico di propria competenza e che risultino alla data di emanazione del decreto non utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati. 2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche alle cessioni di beni patrimoniali disponibili nel caso in cui risultino inutilizzati.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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