Legge Ordinaria n. 67 del 18/03/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1993, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, e' convertito  in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17
marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e
19  novembre 1992, n. 441, nonche' dell'articolo 18 del decreto-legge
18 settembre 1992, n. 382.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 marzo 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  COSTA, Ministro della sanita'
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          14 del 19 gennaio 1993.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 29.
 

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