Legge Ordinaria n. 25 del 05/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1994, n. 12
Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Provvedimento di accoglimento
  1.  All'articolo  669-octies  del  codice  di  procedura civile, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Nel caso in cui la controversia sia oggetto di  compromesso  o  di
clausola  compromissoria,  la  parte,  nei  termini  di  cui ai commi
precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale  dichiara  la
propria  intenzione  di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e  procede,  per  quanto  le  spetta,  alla  nomina  degli
arbitri".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 669-octies del codice di procedura
          civile,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
             "Art.  669-octies  (Provvedimenti  di  accoglimento).  -
          L'ordinanza di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia  stata
          proposta  prima  dell'inizio  della  causa  di merito, deve
          fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
          per l'inizio del giudizio di merito,  salva  l'applicazione
          dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
             In  mancanza  di  fissazione  del  termine  da parte del
          giudice, la causa di merito deve essere iniziata  entro  il
          termine perentorio di trenta giorni.
             Il  termine  decorre  dalla  pronuncia dell'ordinanza se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
              Nel  caso  in  cui  la  controversia  sia  oggetto   di
          compromesso  o  di  clausola  compromissoria, la parte, nei
          termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  deve   notificare
          all'altra  un atto nel quale dichiara la propria intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e  procede,  per  quanto  le  spetta,  alla  nomina   degli
          arbitri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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