Legge Ordinaria n. 43 del 13/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1994, n. 15
Disciplina delle cambiali finanziarie.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi
in serie ed aventi una scadenza  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione. 
  2. Le cambiali finanziarie sono  equiparate  per  ogni  effetto  di
legge alle cambiali ordinarie, sono girabili  esclusivamente  con  la
clausola "senza garanzia" o  equivalenti  e  contengono,  oltre  alla
denominazione di "cambiale finanziaria"  inserita  nel  contesto  del
titolo,  gli  altri  elementi  specificati  all'articolo  100   delle
disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933,  n.  1669,
nonche' l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti. 
  3. L'emissione di cambiali  finanziarie  costituisce  raccolta  del
risparmio ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ed e'  disciplinata  dalle  disposizioni  del
medesimo articolo. 
 
    

           AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
          Note all'art. 1: 
             -  Il  testo  dell'art.  100  del  R.D.   n.   1669/1993
          (Modificazioni alle  norme  sulla  cambiale  e  sul  vaglia
          cambiario) e' il seguente: 
             "Art. 100. - Il vaglia cambiario contiene: 
              1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed
          espressa nella lingua in cui esso e' redatto; 
              2) la  promessa  incondizionata  di  pagare  una  somma
          determinata; 
              3) l'indicazione della scadenza; 
              4) l'indicazione del luogo di pagamento; 
              5) il nome di colui al quale  o  all'ordine  del  quale
          deve farsi il pagamento; 
              6) l'indicazione della data  e  del  luogo  in  cui  il
          vaglia e' emesso; 
              7) la sottoscrizione di  colui  che  emette  il  titolo
          (emittente). 
             Il vaglia cambiario  puo'  anche  denominarsi  'paghero'
          cambiario' o 'cambiale'". 
             - Il testo dell'art. 11 del testo unico delle  leggi  in
          materia bancaria e  creditizia,  approvato  con  D.Lgs.  n.
          385/1993, e' il seguente: 
             "Art. 11 (Raccolta del risparmio).  -  1.  Ai  fini  del
          presente decreto  legislativo  e'  raccolta  del  risparmio
          l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
          forma di depositi sia sotto altra forma. 
             2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e'  vietata
          ai soggetti diversi dalle banche. 
             3. Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con
          riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
          in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
          il pubblico quella effettuata: 
               a) presso soci e dipendenti; 
               b)  presso  societa'   controllanti,   controllate   o
          collegate ai sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile  e
          presso controllate da una stessa controllante. 
             4. Il divieto del comma 2 non si applica: 
              a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali
          ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli  enti
          pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e'
          consentita in base agli ordinamenti nazionali  degli  Stati
          comunitari; 
               b) agli Stati extracomunitari  e  ai  soggetti  esteri
          abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; 
               c) alle societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti  dal
          codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni; 
               d) alle societa' e agli enti con titoli  negoziati  in
          un  mercato  regolamentato  per  la  raccolta   effettuata,
          mediante titoli  anche  obbligazionari,  nel  rispetto  dei
          limiti e dei criteri stabiliti  dal  CICR  avendo  riguardo
          anche all'attivita' dell'emittente a fini di  tutela  della
          riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10.  Le
          disposizioni del CICR possono derogare ai  limiti  previsti
          dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il  CICR,
          su proposta  formulata  dalla  Banca  d'Italia  sentita  la
          Consob, individua le caratteristiche, anche di durata e  di
          taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere
          effettuata; 
               e) alle imprese per  la  raccolta  effettuata  tramite
          banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza  prudenziale
          che esercitano attivita' assicurativa  o  finanziaria,  nel
          rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR, anche
          con riguardo all'attivita' svolta dall'emittente.  Il  CICR
          individua le categorie di enti finanziari tramite  i  quali
          la raccolta puo' essere effettuata; 
               f)  agli  enti  sottoposti  a   forme   di   vigilanza
          prudenziale   che   svolgono   attivita'   assicurativa   o
          finanziaria,  per  la  raccolta   a   essi   specificamente
          consentita da disposizioni di legge. 
             5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d),  e)  e
          f) sono comunque precluse la raccolta di fondi  a  vista  e
          ogni forma  di  raccolta  collegata  all'emissione  o  alla
          gestione di mezzi di pagamento". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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