Legge Ordinaria n. 44 del 18/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1994, n. 18
Disposizioni in materia di cooperative agricole.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni del numero 5- bis) dell'articolo 2751-  bis  del
codice  civile,  introdotto dall'articolo 18, comma 2, della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  si  applicano   anche   ai   crediti   sorti
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59
del  1992. Esse si applicano altresi' se il privilegio e' stato fatto
valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in  corso  alla
data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.
  2. I titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o
ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata
in  vigore  della  citata  legge  n. 59 del 1992 possono contestare i
crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo
2751-bis, numero 5- bis), del codice civile, sono stati anteposti  ai
loro crediti nel grado del privilegio, proponendo opposizione a norma
dell'articolo   512   del  codice  di  procedura  civile,  fino  alla
distribuzione   della   somma   ricavata   dalla   vendita,    oppure
l'impugnazione   prevista   dall'articolo   100   delle  disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  fino  a  che  il
giudice  competente  non  abbia  reso  esecutivo  il  riparto finale,
secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 59/1992
          (Nuove norme in materia  di  societa'  cooperative)  e'  il
          seguente:
             "2. All'art. 2751- bis del codice civile, dopo il numero
          5),  e'  aggiunto  il  seguente:  '5-bis)  i  crediti delle
          societa' cooperative agricole e dei  loro  consorzi  per  i
          corrispettivi della vendita dei prodotti'".
             -   Il   testo   dell'art.  100  del  R.D.  n.  267/1942
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa) e' il seguente:
             "Art. 100 (Impugnazione dei crediti  ammessi).  -  Entro
          quindici   giorni  dal  deposito  dello  stato  passivo  in
          cancelleria ciascun  creditore  puo'  impugnare  i  crediti
          ammessi, con ricorso al giudice delegato.
             Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e
          il  curatore  devono  comparire  davanti  a lui, nonche' il
          termine perentorio per la notificazione del ricorso  e  del
          decreto  al  curatore ed ai creditori i cui crediti vengano
          impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art.  98,
          terzo comma.
             Se  all'udienza  le  parti non raggiungono l'accordo, il
          giudice dispone con ordinanza non impugnabile che  in  caso
          di  ripartizione  siano  accantonate  le quote spettanti ai
          creditori contestati.
             Per l'istruzione e la decisione  delle  impugnazioni  si
          applicano  le  disposizioni  dell'articolo  precedente e il
          giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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