Legge Ordinaria n. 466 del 19/07/1994 Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1994, n. 175
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento
della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  concernente disciplina del
credito peschereccio di esercizio, e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e
31 marzo 1994, n. 214.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 luglio 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  POLI   BORTONE,   Ministro    delle
                                  risorse   agricole,   alimentari  e
                                  forestali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge  30  maggio  1994,  n.  322,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          126 del 1 giugno 1994.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 38.
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