Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 47 del 17/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1994, n. 19
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo   concernente   nuove   disposizioni   in   materia    di
comunicazioni  e  certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a)  riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis
della citata legge n.  575  del  1965,  e  successive  modificazioni,
finalizzato    a   stabilire   nuove   modalita'   di   compilazione,
aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei  dati  e
l'obbligo   di   consultazione  degli  stessi  prima  di  adottare  i
provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti  di  cui
all'articolo  10  della  medesima legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni;
    b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a)
per via informatica o in piu' copie sia effettuata  previo  pagamento
delle spese di riproduzione;
    c)  individuazione  dei  casi  in cui la pubblica amministrazione
puo' adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e puo'  concludere
i   contratti   e   subcontratti  sulla  base  di  una  dichiarazione
dell'interessato avente i contenuti di  cui  all'articolo  10-sexies,
comma   7,   della  citata  legge  n.  575  del  1965,  e  successive
modificazioni,  e  la  cui  sottoscrizione  sia  autenticata  con  le
modalita'  stabilite  dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15;
    d) definizione dei limiti di valore oltre i  quali  le  pubbliche
amministrazioni  e  gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati
dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque
controllate  dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  non  possono
stipulare,  approvare  o  autorizzare i contratti e i subcontratti di
cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e  successive
modificazioni,  ne'  rilasciare  o  consentire  le  concessioni  e le
erogazioni di cui al citato  articolo  10,  se  non  hanno  acquisito
complete     informazioni,    rilasciate    dal    prefetto,    circa
l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari
conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o  di
divieto  previste  dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni, ovvero di tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  nelle
societa' o imprese interessate.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 10- bis  della  legge  n.  575/1965
          (Disposizioni contro la mafia) e' il seguente:
             "Art.  10-  bis.  Con decreto da emanarsi dal Presidente
          del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti  i  Ministri
          interessati,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, e da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
          sara'  costituito  un  elenco  generale  degli enti e delle
          amministrazioni  legittimati  a  disporre  le  licenze,  le
          concessioni  e le iscrizioni, nonche' la autorizzazioni, le
          abilitazioni e  le  erogazioni  indicate  nel  primo  comma
          dell'art.  10.  Con  le stesse modalita' saranno effettuati
          gli aggiornamenti eventualmente necessari.
             Le cancellerie dei tribunali, delle  corti  d'appello  e
          della  Corte di cassazione debbono comunicare alla questura
          nella cui circoscrizione hanno sede,  non  oltre  i  cinque
          giorni  dal  deposito  o, nel caso di atto impugnabile, non
          oltre i cinque giorni dal deposito  o,  nel  caso  di  atto
          impugnabile,  non  oltre i cinque giorni dalla scadenza del
          termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati
          rispettivamente in base ai  commi  quinto,  nono  e  decimo
          dell'art.  4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche'
          dei provvedimenti di  cui  ai  commi  3,  4,  5  e  5-  ter
          dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella
          comunicazione  deve  essere specificato se il provvedimento
          sia divenuto definitivo.
             I  procuratori  della  Repubblica,  nel  presentare   al
          tribunale  le  proposte  per  l'applicazione  di  una delle
          misure di prevenzione di cui  all'art.  3  della  legge  27
          dicembre  1956,  n.  1423,  provvedono  a darne contestuale
          comunicazione,  in   copia,   alla   questura   nella   cui
          circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
             I   questori  dispongono  l'immediata  immissione  negli
          archivi magnetici  del  centro  elaborazione  dati  di  cui
          all'art.  8  della  legge  1 aprile 1981, n. 121, sia delle
          comunicazioni previste  nei  precedenti  commi,  sia  delle
          proposte   che   essi   stessi   abbiano   presentato   per
          l'applicazione di una delle misure di prevenzione  indicate
          nel  capoverso  che  precede. Le informazioni predette sono
          contestualmente  trasmesse  alle  prefetture  attraverso  i
          terminali      installati     nei     rispettive     centri
          telecomunicazione.
             Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi  ed
          enti  indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti  di
          aggiornamento,  che abbiano sede nelle rispettive province,
          i  provvedimenti  esecutivi  concernenti  i   divieti,   le
          decadenze  e  le  sospensioni  previste nell'art. 10. Per i
          provvedimenti di cui comma 5 dell'art. 10 la comunicazione,
          su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata
          anche  ad  organi  o  enti  specificamente  indicati  nella
          medesima.
             Ai   fini   dell'applicazione   delle   norme  sull'albo
          nazionale dei costruttori, la comunicazione  va,  comunque,
          fatta  dalla  prefettura  di  Roma  al Ministero dei lavori
          publici, entro e non oltre cinque  giorni  dalla  ricezione
          del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche
          le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
             Il   pubblico   amministratore,   il  funzionario  o  il
          dipendente  che,   malgrado   l'intervenuta   decadenza   o
          sospensione,   non   dispone,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione, il  ritiro  delle  licenze,  autorizzazioni,
          abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni
          ovvero  la  cancellazione  dagli  albi,  e'  punito  con la
          reclusione da due a quattro anni.
             Se il fatto e' commesso per  colpa,  la  pena  e'  della
          reclusione da tre mesi a un anno.
             Le  stesse  pene  si  applicano  in  caso di rilascio di
          licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni  ovvero
          di  iscrizioni  nonche'  di  concessione  di  erogazioni in
          violazione   delle   disposizioni   di   cui   all'articolo
          precedente".
             -  Il  testo dell'art. 10 della citata legge n. 575/1965
          e' il seguente:
             "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con provvedimento definitivo una misura di prevenzione  non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano     richeste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per    lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
             2. Il provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il povvedimento del tribunale  puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previste dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5- bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
          puo' disporre, ricorrendo i presupposti,  i  divieti  e  le
          sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5- ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si  applicano
          anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti di cui all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale".
             -  Il  testo  dell'art. 10-sexies, comma 7, della citata
          legge n.  575/1965 e' il seguente:
             "Art. 10-sexies.
             1-6. (Omissis).
             7.  Nei  casi  di  urgenza,  in attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza  a suo carico e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             (Omissis).".
             - Il testo dell'art. 20 della legge  n.  15/1968  (Norme
          sulla  documentazione amministrativa e sulla legislazione e
          autentificazione di firme) e' il seguente:
             "Art. 20 (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il pubblico ufficiale che  autentica  deve  indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la  data  e il luogo della
          autenticazione, il proprio nome  e  cognome,  la  qualifica
          rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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