Legge Ordinaria n. 48 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1994, n. 19
Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato).
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  figli  legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome
dei quali fu aggiunto quello dell'affiliante ai  sensi  dell'articolo
408,  secondo  comma,  del  codice  civile, abrogato dall'articolo 77
della legge 4 maggio 1983, n.  184,  possono  dismettere  il  cognome
aggiunto  e  tornare  all'originario  cognome di famiglia presentando
domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella  cui
giurisdizione  e'  situato  l'ufficio dello stato civile dove trovasi
l'atto  di  nascita  al  quale  la  richiesta  si  riferisce.  Per  i
discendenti  di minore eta' dell'affiliato la dismissione del cognome
aggiunto consegue all'accoglimento  della  domanda  sottoscritta  dai
genitori  esercitanti la potesta'. Per i discendenti di maggiore eta'
dell'affiliato  la  dismissione  del  cognome  aggiunto  puo'  essere
domandata  da  essi  stessi  anche  nel  medesimo  atto contenente la
domanda dell'affiliato.
  2.  Il  procuratore  generale,   acquisita   copia   dell'atto   di
affiliazione,  dell'atto  integrale di nascita e di ogni altra idonea
documentazione  anagrafica,  provvede  con  decreto  senza  ulteriori
formalita'.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 184/1983 reca "Disciplina dell'adozione  e
          dell'affidamento dei minori".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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