Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 49 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 1994, n. 19
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' abrogato. 2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' abrogato. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 89/1913 reca "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Il testo del relativo art. 6, abrogato dalla presente legge, era il seguente: "Art. 6. - Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potra' con decreto reale, previo il parere del consiglio notarile e della corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneita'. Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai comuni o alle frazioni di comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita' non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro. L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari. Egli non potra' prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del comune o della frazione di comune assegnatagli. Il decreto reale determina le condizioni relative all'esercizio". - Il testo dell'art. 93 del R.D. n. 1326/1914 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 93. - Continuano a far parte del collegio, ma non possono intervenire alle adunanze, i notari sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio, finche' durino la sospensione, la inabilitazione o la interdizione. Le adunanze si terranno nella sede che ogni collegio ha l'obbligo di provvedere per le riunioni e per l'ufficio del consiglio notarile. La prima adunanza che si deve tenere per la costituzione del consiglio e le altre, che, nei casi previsti dalla stessa legge, sono convocate e dirette dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, hanno luogo in una delle sale del tribunale civile.". Il primo comma del predetto art. 93, abrogato dalla presente legge, era cosi' formulato: "Fanno parte del collegio ed hanno diritto d'intervenire alle adunanze anche coloro che, quantunque non rivestano la qualita' di notaro, sono autorizzati ad esercitarne temporaneamente le funzioni, giusta il disposto dell'art. 6 della legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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