Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 501 del 08/08/1994 Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1994, n. 192
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI ________ AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. ________
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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