Legge Ordinaria n. 54 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20
Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992,  n.  58,
sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni,
a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti  utili  ai  fini
del  conseguimento  del  diritto  e della determinazione della misura
delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a
liquidazione  di  pensione  di  vecchiaia  a  carico  delle  predette
gestioni.  Il  riconoscimento  comporta  il  recupero  da parte delle
gestioni interessate delle rate  di  pensione  che  l'iscritto  abbia
percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del
4,50 per cento annuo".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione  di  legge  modificata  e  della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  5 della legge n.
          58/1992 (Disposizioni per  la  riforma  del  settore  delle
          telecomunicazioni),  quale risulta a seguito della modifica
          apportata dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   5   (Norme    previdenziali).    -    1.    Sono
          obbligatoriamente  iscritti  al  Fondo  per  le pensioni al
          personale addetto ai pubblici servizi di telefonia  di  cui
          alla   legge   4  dicembre  1956,  n.  1450,  e  successive
          modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in
          deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle  societa'  di
          cui  all'art.  5  della predetta legge n. 1450 del 1956, di
          quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre  1962,  n.
          1790,  nonche' il personale transitato alla Societa' o alle
          concessionarie  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  4.  Le
          predette  societa'  hanno l'obbligo di garantire, a tutti i
          dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  la  costituzione  di  un'unica  posizione
          assicurativa     dell'intera    situazione    previdenziale
          singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a  versare
          al  Fondo  le  somme  necessarie  alla  costituzione  della
          riserva matematica, determinata ai sensi dell'art. 13 della
          legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base  delle  tabelle
          allegate  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  19  febbraio  1981,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13
          maggio  1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte
          della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare
          dei contributi  relativi  ai  periodi  precedenti  di  loro
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  al  tasso
          annuo del  4,5  per  cento.    Alle  stesse  condizioni,  a
          richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai
          fini  del  conseguimento del diritto e della determinazione
          della misura delle prestazioni i periodi  di  contribuzione
          che  abbiano  dato  luogo  a  liquidazione  di  pensione di
          vecchiaia   a   carico   delle   predette   gestioni.    Il
          riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni
          interessate  delle  rate  di  pensione che l'iscritto abbia
          percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al
          tasso del 4,50 per cento annuo".
                                    ______

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