Legge Ordinaria n. 589 del 13/10/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1994, n. 250
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  delitti previsti dal codice penale militare di guerra e
dalle leggi militari di guerra, la pena di morte  e'  abolita  ed  e'
sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
  2.  Sono  abrogati  l'articolo  241  del  codice penale militare di
guerra e tutte le disposizioni dello  stesso  codice  e  delle  leggi
militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 241  del  codice  penale  militare  di  guerra,
          approvato  con  R.D.  20  febbraio  1941, n. 303, era cosi'
          formulato:
             "Art.  241  (Casi  di  coercizione  diretta).  -   Nella
          flagranza   di   alcuno   dei   reati   di   disobbedienza,
          insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno
          dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli
          articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o
          di un  aeromobile  militare,  il  comandante,  qualora  per
          effetto   del   reato,   vi   sia   pericolo  imminente  di
          compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile,  o
          la  loro  efficienza bellica, puo' immediatamente passare o
          far passare per le armi coloro che risultino manifestamente
          colpevoli.
             Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o  di
          parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati
          nel   comma   precedente,  vi  sia  pericolo  imminente  di
          compromettere la sicurezza del  corpo,  o  della  parte  di
          esso, sottoposto al suo comando.
             Il comandante deve in ogni caso riferire, nel piu' breve
          tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorita' dalla
          quale dipende".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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