Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 589 del 13/10/1994 Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1994, n. 250
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.
Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale. 2. Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - L'art. 241 del codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, era cosi' formulato: "Art. 241 (Casi di coercizione diretta). - Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, puo' immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli. Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando. Il comandante deve in ogni caso riferire, nel piu' breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorita' dalla quale dipende".
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