Legge Ordinaria n. 59 del 18/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1994, n. 21
Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                              PROMULGA
 
La seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Titolo di tecnologo alimentare - Abilitazione
 
1. Il titolo di tecnologo alimentare, al  fine  dell'esercizio  delle
attivita'  di  cui  all'articolo  2,  spetta  a  chi abbia conseguito
l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di   tecnologo
alimentare e sia iscritto all'apposito albo a norma dell'articolo 27.
2.  Il  conseguimento dell'abilitazione e' subordinato al superamento
di un esame di Stato disciplinato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 coloro
che  abbiano  conseguito il diploma di laurea in scienze e tecnologie
alimentari.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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