Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 60 del 20/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1994, n. 21
Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.
Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita' devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 800/1967 reca: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali". In particolare il titolo III, reca: "Attivita' musicali in Italia e all'estero". - Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche) e' il seguente: "L'anzidetto fondo speciale, oltre per le finalita' di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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