Legge Ordinaria n. 702 del 22/12/1994 Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1994, n. 301
Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nel  comma  3  dell'articolo  242 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  come  da  ultimo
modificato  dalla  legge  28  dicembre 1993, n. 563, le parole: "alla
data del 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 30 giugno 1995".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  vigente  dell'art.  242  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  approvate  con D.Lgs. n. 271/1989, gia'
          modificato dall'art. 1  del  D.Lgs.  n.    77/1990  e  come
          ulteriormente   modificato   dall'art.   1  del  D.Lgs.  n.
          293/1990, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n.  400,
          dall'art.  1 del D.Lgs. n. 411/1992, dall'art. 1 del D.Lgs.
          n. 563/1993 e dall'art. 1 della legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
             "Art.  242  (Procedimenti  in   fase   istruttoria   che
          proseguono  con  le  norme  anteriormente vigenti). - 1. La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a) nei procedimenti in corso alla data di  entrata  in
          vigore  del  codice  quando  e'  stato  compiuto un atto di
          istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto  e'
          stato   contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in  un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c) nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45  del
          codice  abrogato  per  i quali le condizioni indicate nelle
          lettere a) e b) ricorrono anche relativamente  a  uno  solo
          degli   indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola  delle
          imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore  del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2.  Quando  si procede con istruzione sommaria, se entro
          il 31 dicembre  1990  non  e'  stato  ancora  richiesto  il
          decreto  di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di
          proscioglimento  o  non  e'  stato  disposto  il   giudizio
          direttissimo,  il  pubblico  ministero  entro  i successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti  dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed   entro
          sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine ivi indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.   Quando   si  procede  con  istruzione  formale,  se
          l'istruzione e' ancora in corso alla data del  31  dicembre
          1990  ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art.
          407, comma 2, lettera a), del  codice,  alla  data  del  30
          giugno  1995,  il  giudice  istruttore  entro cinque giorni
          deposita il fascicolo in  cancelleria,  dandone  avviso  al
          pubblico   ministero  a  norma  dell'art.  369  del  codice
          abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine
          previsto  dall'art.  372  del  codice  abrogato, il giudice
          istruttore  pronuncia  sentenza   di   proscioglimento   od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
            4.  Nei  procedimenti  di competenza del pretore, se alla
          data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in  corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia  sentenza  di
          proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o  decreto
          penale    di    condanna   ovvero   dispone   il   giudizio
          direttissimo".

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