Legge Ordinaria n. 736 del 22/12/1994 Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1995, n. 3
Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della  legge  5
febbraio  1992,  n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana
e' prorogato fino al 15 agosto 1995.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio  e  delle  quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
           Nota al titolo e all'art. 1:
             -  La  legge  n.  91/1992   reca   nuove   norme   sulla
          cittadinanza.
          Si trascrive il testo del relativo art. 17:
             "Art.  17.  -  1.  Chi  ha  perduto  la  cittadinanza in
          applicazione degli articoli 8 e 12 della  legge  13  giugno
          1912,  n.  555,  o  per  non  aver  reso l'opzione prevista
          dall'art.  5  della  legge  21  aprile  1983,  n.  123,  la
          riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro
          due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.
             2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge
          19 maggio 1975, n. 151".
             Il testo dei citati articoli  8  e  12  della  legge  n.
          555/1912  (Sulla cittadinanza italiana), abrogata dall'art.
          26 della legge n. 91/1992, era il seguente:
             "Art. 8. - Perde la cittadinanza:
              1)  chi  spontaneamente   acquista   una   cittadinanza
          straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
          residenza;
              2)  chi,  avendo  acquistata senza concorso di volonta'
          propria una cittadinanza straniera, dichiari di  rinunziare
          alla  cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito
          all'estero la propria residenza.
             Puo' il Governo nei casi  indicati  ai  numeri  1  e  2,
          dispensare   dalla   condizione   del  trasferimento  della
          residenza all'estero;
              3) chi, avendo accettato impiego da un  governo  estero
          od  essendo entrato al servizio militare di potenza estera,
          vi persista nonostante l'intimazione del  Governo  italiano
          di  abbandonare  entro  un  termine  fissato l'impiego o il
          servizio.
             La  perdita  della  cittadinanza  nei  casi preveduti da
          questo articolo  non  esime  dagli  obblighi  del  servizio
          militare,  salve  le  facilitazioni  concesse  dalle  leggi
          speciali (*)".
          -------------
             (*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19  ottobre
          1988,  n.  974 (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1988, n. 43 -
          1a  serie   speciale),   ha   dichiarato   l'illegittimita'
          dell'art.  8,  ultimo  comma,  della  legge  di  cui sopra,
          nonche' dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente
          della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nella  parte  in
          cui  non  prevedono  che  siano  esentati  dall'obbligo del
          servizio   militare   coloro   che   abbiano   perduto   la
          cittadinanza  italiana a seguito dell'acquisto di quella di
          un altro Stato nel quale  abbiano  gia'  prestato  servizio
          militare.
             "Art.  12.  -  I  figli  minori  non  emancipati  da chi
          acquista o ricupera  la  cittadinanza  divengono  cittadini
          salvo che risiedono all'estero conservino, secondo la legge
          dello  Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera.
          Il figlio  pero'  dello  straniero  per  nascita,  divenuto
          cittadino,  puo'  entro  l'anno  dal  raggiungimento  della
          maggiore eta' o dalla conseguita emancipazione,  dichiarare
          di eleggere la cittadinanza di origine.
             I   figli   minori   non  emancipati  di  chi  perde  la
          cittadinanza divengono stranieri quando abbiano  comune  la
          residenza  col  genitore  esercente la patria potesta' o la
          tutela legale, e acquistino la cittadinanza  di  uno  Stato
          straniero.  Saranno  pero' loro applicabili le disposizioni
          degli articoli 3 e 9.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          nel caso che la madre esercente la  patria  potesta'  o  la
          tutela  legale  sui figli abbia una cittadinanza diversa da
          quella del padre premorto.  Non si applicano invece al caso
          in  cui  la  madre  esercente  la  patria   potesta'   muti
          cittadinanza  in  conseguenza  del passaggio a nuove nozze,
          rimanendo allora inalterata  la  cittadinanza  di  tutti  i
          figli di primo letto".
             Il  testo  del  citato  art.  5  della legge n. 123/1983
          (Disposizioni  in  materia   di   cittadinanza),   abrogata
          dall'art. 26 della legge n.  91/1992, era il seguente:
             "Art.  5.  -  E' cittadino italiano il figlio minorenne,
          anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
             Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare
          per una sola cittadinanza entro un anno dal  raggiungimento
          della maggiore eta'".
             Il  testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma
          del diritto di famiglia), richiamato anch'esso dall'art. 17
          della legge n. 91/1992 di cui sopra, e' il seguente:
             "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con
          straniero o  di  mutamento  di  cittadinanza  da  pare  del
          marito,   ha   perduto   la   cittadinanza  italiana  prima
          dell'entrata in vigore della presente legge, la  riacquista
          con  dichiarazione  resa  all'autorita'  competente a norma
          dell'art. 36 delle disposizioni di  attuazione  del  codice
          civile.
             E'  abrogata  ogni  norma della legge 13 giugno 1912, n.
          555,  che  sia  incompatibile  con  le  disposizioni  della
          presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)