Legge Ordinaria n. 82 del 25/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1994, n. 27
Disciplina delle attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Iscrizione delle imprese  di  pulizia  nel  registro  delle  ditte  o
            nell'ambo provinciale delle imprese artigiane 
  1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia,  di  disinfezione,
di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito
denominate "imprese di pulizia", sono  iscritte  nel  registro  delle
ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20  settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni,  o  nell'albo  provinciale
delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della  legge  8  agosto
1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla  presente
legge. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono  definiti,  agli  effetti  della
presente legge: 
    a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di  disinfestazione,
di derattizzazione e di sanificazione; 
    b) i requisiti di  capacita'  economico-finanziaria,  tecnica  ed
organizzativa delle imprese che svolgono le  attivita'  di  cui  alla
lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in
materia; 
    c) la misura del contributo per l'iscrizione nel  registro  delle
ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma
1, nonche' le relative modalita' di versamento; 
    d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel  registro
delle ditte o  nell'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  le
imprese di  pulizia,  tenuto  conto  del  volume  d'affari  al  netto
dell'IVA,  ai  fini  della  partecipazione,  secondo   la   normativa
comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi  di  cui  alla
presente legge. 
  3. Le imprese di  pulizia  comunicano  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura o alla  commissione  provinciale
per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del
comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui  al  medesimo
comma 2. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il R.D. n. 2011/1934, approva  il  testo  unico  delle
          leggi  sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e
          sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  443/1985  (Legge
          quadro per l'artigianato) e' il seguente:
             "Art.  5  (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
          l'albo provinciale delle imprese artigiane, al  quale  sono
          tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
          cui  agli  articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
          per il registro delle ditte dagli articoli  47  e  seguenti
          del regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011.
             La  domanda  di iscrizione al predetto albo e le succes-
          sive denunce di modifica  e  di  cessazione  esimono  dagli
          obblighi  di  cui  ai  citati articoli del regio decreto 20
          settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle
          ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
             In  caso  di  invalidita',  di  morte  o   d'intervenuta
          sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
          dell'imprenditore  artigiano,  la  relativa  impresa   puo'
          conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
          o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,  sempre  che  l'esercizio   dell'impresa   venga
          assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
          inabilitato.
             L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
          concessione  delle  agevolazioni  a  favore  delle  imprese
          artigiane.
             Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino  ad  un
          massimo  del  20 per cento e per un periodo non superiore a
          tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo.
             Per la vendita nei  locali  di  produzione,  o  ad  essi
          contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
          fornitura al committente di quanto strettamente  occorrente
          all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio
          commessi, non si applicano alle imprese artigiane  iscritte
          all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative
          all'iscrizione al registro degli esercenti il  commercio  o
          all'autorizzazione  amministrativa  di  cui  alla  legge 11
          giugno 1971, n. 426,  fatte  salve  quelle  previste  dalle
          specifiche normative statali.
             Nessuna  impresa  puo' adottare, quale ditta o insegna o
          marchio, una denominazione  in  cui  ricorrano  riferimenti
          all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
          primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le
          societa' consortili fra  imprese  che  non  siano  iscritti
          nella separata sezione di detto albo.
             Ai  trasgressori  delle  disposizioni di cui al presente
          articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
          sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una
          somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
          delle  procedure  di  cui  alla  legge 24 novembre 1981, n.
          689".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)