Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 83 del 26/01/1994 Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1994, n. 27
Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.
Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalita' relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1993. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 37, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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